Per le colf valide le comunicazioni al centro Impiego anziché all’Inps

Pubblicato il 18 febbraio 2009 Con la nota n. 1044 del 16 febbraio, il ministero del Lavoro illustra le semplificazioni che sono state introdotte dal Dl anticrisi (art. 16-bis della legge n. 2/09 di conversione) per ciò che riguarda la comunicazione di avvenuta assunzione di una colf o di una badante. Dal Ministero fanno sapere che non basta una semplice telefonata al call center dell’Inps per iscrivere i suddetti lavoratori, ma è necessario fornire la comunicazione al centro Impiego, secondo le modalità (contact center o on-line) che saranno indicate dallo stesso Inps. Pertanto, dal 29 gennaio, giorno di entrata in vigore della legge n. 2/2009, il datore di lavoro domestico deve comunicare all’Inps la notizia di assunzione (entro il giorno che precede l’avviamento al lavoro), utilizzando i vecchi modelli Inps, che sono stati “ripescati”. Un maggior periodo di tempo è previsto in caso di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Sarà, poi, compito dell’Inps comunicare i dati relativi ai rapporti di lavoro a Inail, servizi per l’impiego, ministero del Lavoro e Utg delle Prefetture, in caso di impiego di lavoratori extracomunitari. Nessuno obbligo è previsto per il datore di lavoro che si avvale di “lavoro accessorio” per prestazioni di natura occasionale. Tutte le altre tipologie di lavoro diverse dal lavoro accessorio sono, invece, soggette all’obbligo di comunicazione.
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