Per le fusioni retrodatate test di vitalità prolungato

Pubblicato il 11 aprile 2008 Precisa la risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 che nell’effettuare il test di vitalità economica necessario per riportare le perdite fiscali in caso di fusione, le holding di partecipazioni potranno considerare non solo i ricavi e i proventi indicati nelle voci di A.1 e A.2 del Conto economico, ma anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C.15 e C.16. L’agenzia delle Entrate riferendosi specificatamente alle holding di partecipazione fornisce alcune regole ad hoc: in particolare, si precisa che l’assenza di costi per dipendenti negli ultimi anni non è di per sé sintomo di scarsa vitalità aziendale. I ricavi e i proventi dell’attività caratteristica devono essere individuati in relazione all’attività svolta dalla società. Perciò, le holding di partecipazione che classificano i proventi dell’attività caratteristica in voci del Conto economico diverse da quella indicata dal C.C. (art. 2425) potranno considerare anche i proventi finanziari iscritti in altre voci di conto economico. In caso di retrodatazione, il test di vitalità deve essere verificato ragguagliando ad anno l’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro, per poter essere confrontato con la media degli stessi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti.
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