Per le fusioni retrodatate test di vitalità prolungato

Pubblicato il 11 aprile 2008 Precisa la risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 che nell’effettuare il test di vitalità economica necessario per riportare le perdite fiscali in caso di fusione, le holding di partecipazioni potranno considerare non solo i ricavi e i proventi indicati nelle voci di A.1 e A.2 del Conto economico, ma anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C.15 e C.16. L’agenzia delle Entrate riferendosi specificatamente alle holding di partecipazione fornisce alcune regole ad hoc: in particolare, si precisa che l’assenza di costi per dipendenti negli ultimi anni non è di per sé sintomo di scarsa vitalità aziendale. I ricavi e i proventi dell’attività caratteristica devono essere individuati in relazione all’attività svolta dalla società. Perciò, le holding di partecipazione che classificano i proventi dell’attività caratteristica in voci del Conto economico diverse da quella indicata dal C.C. (art. 2425) potranno considerare anche i proventi finanziari iscritti in altre voci di conto economico. In caso di retrodatazione, il test di vitalità deve essere verificato ragguagliando ad anno l’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro, per poter essere confrontato con la media degli stessi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy