Per le “ganasce” non basta l’avviso

Pubblicato il 30 giugno 2007

La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 399 del 20 giugno stabilito che le ganasce fiscali rappresentano un provvedimento illegittimo se messe in atto sulla base del solo “preavviso” di fermo amministrativo. Infatti, quest’ultimo non è un atto impugnabile in quanto non può essere portato davanti al giudice per il fatto che non si menzionano limiti e oggetto del provvedimento. L’atto che deve essere notificato è, invece, il provvedimento di fermo (e non il preavviso di esso) che deve contenere tutti i requisiti dello statuto del contribuente, in particolare: l’organo giudiziale de adire, il termine per il ricorso e le regole da seguire per la costituzione in giudizio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Radiotelevisione Aeranti-Corallo - Accordo di rinnovo del 20/1/2026

04/02/2026

Radiotelevisione Aeranti-Corallo. Rinnovo Ccnl

04/02/2026

Lavoratori domestici: aggiornati i contributi

04/02/2026

Pescatori autonomi: contributi e retribuzioni nel 2026

04/02/2026

Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione

04/02/2026

Gestione separata Inps, contributi: ecco gli importi 2026

04/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy