Per le leggi regionali una sanatoria a termine

Pubblicato il 27 gennaio 2007

In risposta ad un interpello, in data 26 gennaio 2007, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 10/E in cui si legge che sono legittime e vanno pertanto applicate le leggi regionali, difformi dalla normativa statale, emanate in forza della disposizione di sanatoria di cui all’articolo 2, comma 22, legge n. 350/2003. Anche se si tratta di leggi regionali dichiarate incostituzionali prima dell’entrata in vigore della disposizione sanatoria. Pertanto, secondo l’Agenzia, è salva l’esenzione Irap per il Comitato che ha organizzato i giochi olimpici invernali di Torino 2006 dapprima dichiarata incostituzionale, ma sanata da una successiva legge statale. La conclusione delle Entrate è che la norma di sanatoria vale per tutte le leggi regionali adottate al di fuori dei limiti della disciplina statale, incluse quelle già dichiarate illegittime prima della norma stessa.

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