Per le riserve torna l'imposta sostitutiva

Pubblicato il 04 gennaio 2005

La legge 311/2004 (Finanziaria 2005) prevede la possibilità di affrancare a titolo oneroso le riserve in sospensione d'imposta presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, fatta eccezione per la riserva per ammortamenti anticipati. L'affrancamento si potrà effettuare mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (Irpef, Irpeg e Irap) di importo variabile a seconda delle poste che si intendovo liberare dal vincolo fiscale. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata in tutto o in parte alle riserve iscritte nel bilancio e al capitale sociale. Per i fondi in sospensione, l'imposta sostitutiva ha aliquota pari al 10%, che si riduce al 4% per i saldi attivi di rivalutazione monetaria. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy