Per l’impresa individuale liquidazione a triplo Unico

Pubblicato il 05 febbraio 2009

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31 del 4 febbraio 2009, interviene in materia di adempimenti dichiarativi a carico delle persone fisiche che utilizzano la procedura della liquidazione dell’impresa individuale ex articolo 182 del Tuir. E spiega che tale procedura, allo stesso modo delle società, comporta la separazione del periodo di imposta in due sottoperiodi: uno ante ed uno post liquidazione.

Pertanto, saranno necessarie tre dichiarazioni:

- per il periodo precedente, entro il settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la liquidazione, sarà necessario presentare Unico persone fisiche indicando il solo reddito d’impresa e utilizzando il modello Unico disponibile (il prospetto deve essere compilato con il codice carica 12 liquidatore-ditta individuale);

- per la seconda parte del periodo d’imposta va presentata la dichiarazione del reddito d’impresa con il modello Unico approvato per l’anno di competenza entro i termini ordinari;

- infine, deve essere presentato il vero e proprio Unico nel quale far confluire i redditi d’impresa precedentemente dichiarati e le altre categorie di reddito, come fabbricati, terreni e redditi diversi (a questa dichiarazione va unita la dichiarazione annuale Iva unica per l’intero periodo d’imposta).

Alle dichiarazioni citate si aggiunge la quarta riepilogativa, da presentare entro il settimo mese dalla liquidazione ultimata.

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