Per l’obbligo di versare l’Ici basta il Prg

Pubblicato il 28 ottobre 2008 La Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 25676 del 2008, ha stabilito che un’area è da considerare fabbricabile ai fini Ici se utilizzabile a scopo edificatorio in base al Prg del Comune. Non rilevano gli altri passaggi o la mancanza dell’iter di approvazione. La sentenza muove dal caso del proprietario di un fondo agricolo, mai più edificato, che sosteneva che l’edificabilità fosse decaduta (e con essa l’assoggettabilità all’Ici) per la mancata adozione nei termini dei piani attuativi e della stessa lottizzazione, nonché per l’insufficiente estensione della superficie. Ma i giudici spiegano che lo ius edificandi e lo ius valutandi poggiano su presupposti diversi: l’uno sul perfezionamento delle procedure e l’altro, giustamente preso in considerazione dalle Entrate, sul loro avvio. Inoltre, viene chiarito che con il decorso senza esito del quinquennio dall’approvazione del Prg il terreno non viene retrocesso ad agricolo, ma mantiene la possibilità del rinnovo dei vincoli.
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