Per procedere con la notifica al portiere occorre dare atto del mancato reperimento del destinatario e dei familiari

Pubblicato il 14 settembre 2010
Con sentenza n. 19417 dell'11 settembre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che si era opposto ad una cartella esattoriale relativa ad una multa sostenendo di non aver mai ricevuto la relativa notifica.

In realtà, dagli atti, risultava che il plico era stato consegnato al portiere dello stabile dove l'esponente abitava e, per questo, i giudici di merito, ritenendo il procedimento di notifica correttamente perfezionato, avevano confermato la sanzione. Tuttavia, nella relazione di notifica non risultavano indicate le ricerche effettuate dall'incaricato alla notifica.

Sul punto è quindi intervenuta la Suprema corte ribadendo la legittimità della notifica al portiere solo però in presenza delle circostanze indicate dall'articolo 139 del codice di procedura civile e se, quindi, venga dato atto del mancato reperimento del destinatario, dei suoi familiari conviventi e delle persone addette alla ricezione degli atti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy