Per ricorrere contro le operazioni elettorali occorre attendere la proclamazione degli eletti

Pubblicato il 14 luglio 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 1942 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini avverso la decisione con cui il Tar del Molise aveva annullato le operazioni elettorali del 2009 per la elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di San Giovanni in Galdo per mancata assegnazione, al ricorrente in primo grado, di quattro voti di preferenza. 

I ricorrenti, in particolare, lamentavano che si era proceduto all’impugnazione dei verbali di scrutinio senza attendere il provvedimento di proclamazione degli eletti ed in pieno contrasto con l’articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che prevede espressamente che contro le operazioni elettorali il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Posizione, questa, condivisa anche dal Collegio amministrativo il quale ha ricordato che, per giurisprudenza constante e per come specificamente stabilito in modo inequivocabile dall’art. 85, comma 11, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, “il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti, il quale, essendo appunto l’atto finale del procedimento, è l’unico avverso il quale sono proponibili i ricorsi avverso gli atti endoprocedimentali relativi alle operazioni elettorali”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy