Per utilizzare le dichiarazioni pre-processuali del teste l'irreperibilità deve essere accertata con rigore

Pubblicato il 31 maggio 2010
La Seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 18669 del 2010, ha ribaltato una decisione con cui il giudice di prime cure aveva condannato un uomo per ricettazione, avvalendosi delle dichiarazioni rese da un teste prima del processo, dichiarazioni dallo stesso poi non confermate, in sede di dibattimento, per asserita “irreperibilità”.

La Corte, in particolare, ribadendo la facoltà, per il giudice, di disporre la lettura degli atti assunti nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, ha, altresì, sottolineato come “la sopravvenuta irreperibilità del teste”, possa costituire un'oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio solamente se accertata con rigore.

E nel caso di specie, non è stato ritenuto sufficiente, da parte della Suprema Corte, affermare l'irreparabilità del testimone solo in considerazione del mero riscontro anagrafico negativo e dell'attestazione dell'ufficio notifiche del Comune.
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