Perdita agevolazioni fiscali? Nessuna denuncia al Fisco

Pubblicato il 10 dicembre 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27484 depositata il 9 dicembre 2013, sancisce che i contribuenti non sono tenuti a denunciare all’Amministrazione finanziaria la perdita dei benefici fiscali, ai fini dell’Imposta di registro, per fatti sopravvenuti, anche nel caso di rivendita dell'immobile prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto senza che l'impresa ne abbia fatto uso a fini edificatori. Inoltre, la mancata dichiarazione al Fisco non attribuisce a quest’ultimo un maggiore termine di decadenza per effettuare gli accertamenti.

Pertanto, secondo la Corte, resta immutato per l’ufficio finanziario il termine di tre anni di tempo, decorrenti dalla rivendita del terreno, per recuperare le maggiori imposte nei confronti del contribuente decaduto dall’agevolazione prevista per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati (art. 33, Legge n. 388/2000). Il Fisco decade comunque dal potere impositivo se entro tre anni dalla rivendita non contesta il fatto sopravvenuto che ha fatto perdere al contribuente il diritto al beneficio.

È, dunque, infondata la sentenza di appello che imponeva al contribuente, decaduto dal regime agevolativo, di dare comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei fatti sopravvenuti che hanno determinato la citata perdita del diritto, mediante la "denuncia di eventi successivi alla registrazione" di cui all’articolo 19 del Dpr n. 131/1986.

Per la Corte, infatti, come già riconosciuto per i benefici fiscali concessi per l'acquisto della prima casa, la perdita del regime agevolativo  per il sopraggiungere di eventi successici non impone ai contribuenti l’obbligo di comunicare all’ufficio tributario gli eventi dai quali può scaturire un'ulteriore liquidazione dell'imposta.
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