Perdita del lavoro domestico, danno risarcibile anche al marito

Pubblicato il 19 novembre 2014 Con la sentenza n. 24471 del 18 novembre 2014, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione di merito relativa ad una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale, riconoscendo fondato il motivo di impugnazione dei due ricorrenti - il soggetto vittima del sinistro e la moglie del medesimo - circa la risarcibilità del danno economico consistito nella perdita del lavoro domestico.

Il giudice di gravame, in particolare, aveva negato al marito un risarcimento a tale titolo ritenendo che il lavoro domestico svolto da un uomo non rientrasse “nell'ordine naturale delle cose”.

E la Corte, sul punto, ha ritenuto sussistente il lamentato vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà. Per i giudici di Cassazione, infatti, la motivazione della Corte di appello era da ritenere illogica in quanto, in primo luogo, non era certo madre natura – si legge nel testo della sentenza – “a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi”.

L'affermazione dei giudici di merito, inoltre, è stata ritenuta contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia.

E ciò senza contare che - conclude la Corte - “secondo l'id quod plerumque accidit qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non foss'altro per quanto attiene le proprie personali esigenze”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy