Perdita di chance, prova ampia

Pubblicato il 12 gennaio 2007

Con la sentenza n. 238 depositata ieri, di Cassazione fa il punto sulla normativa in materia di risarcimento dei danni. Il principio sancito è il seguente: il datore di lavoro è responsabile della perdita di chance subita da un suo dipendente, ancora in formazione, infortunatosi gravemente all’interno dell’azienda, se nessuno ha vigilato adeguatamente sul suo operato. Con la sentenza, i giudici hanno accolto uno dei motivi del ricorso incidentale di un lavoratore in contratto di formazione, rimasto gravemente ferito alla mano mentre puliva una stampante. L’evento invalidante ha, di fatto, imposto al lavoratore un arresto nella progressione della carriera, per cui lo stesso si è dovuto accontentare di un posto da invalido. riconoscendo il risarcimento del danno al suddetto lavoratore ha ribadito che non vi è alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale.

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