Perdite su crediti con iscrizioni libere

Pubblicato il 20 novembre 2008 “L’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, il che può avvenire o nell’esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi”. Questo è il principio contenuto nella Norma di comportamento n. 172 dell’Associazione italiana dottori commercialisti, che affronta una tematica piuttosto ricorrente nell’ambito delle verifiche fiscali. Infatti, il Tuir, all’articolo 101, comma 5, aveva previsto la possibilità della deduzione delle perdite su crediti se risultanti da elementi certi e in ogni caso in presenza di procedure concorsuali, senza però obbligare a dedurre l’intero ammontare del credito nell’esercizio in cui la procedura si apre, dando valenza alla stima di credito effettuata dallo stesso imprenditore. L’Adc, con la nuova norma di comportamento, invece, sottolinea che il processo di valutazione da parte dell’imprenditore non può essere del tutto discrezionale, ma deve attenersi ai principi di verità e correttezza del Codice civile ed essere documentato anche tramite il ricorso ai pareri di soggetti legali interno o esterni all’impresa. Anche per le società che applicano i principi contabili internazionali la questione dovrebbe considerarsi risolta: per tali soggetti valgono i criteri di imputazione temporale previsti dagli Ias/Ifrs. Quindi, anche il citato articolo 101, comma 5, può considerarsi derogato dai principi contabili internazionali, e di conseguenza dal momento dell’apertura della procedura concorsuale – non potendosi più applicare i limiti della deducibilità delle svalutazioni di crediti dell’articolo 106 – le perdite sui crediti iscritte in bilancio in base agli Ias assumono anche rilevanza fiscale.
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