Perdite su crediti sempre deducibili con debitore in procedura concorsuale

Pubblicato il 22 novembre 2010 Sono molte le indicazioni tratte dalla Corte di cassazione in tema di perdite su crediti. A riguardo si evidenzia la sentenza n. 22135/2010 nella quale si chiarisce che l’anno di competenza per effettuare la deduzione coincide con quello in cui si acquista la certezza del credito, momento in cui si ha la certezza che tale credito sia inesigibile:

- nel caso di perdite relative a debitori in bonis, l’articolo 101, comma 5 del Tuir prevede che le perdite in oggetto siano deducibili se sussistono elementi certi e precisi, con dimostrazione documentale dei tentativi del recupero del credito o che il recupero non sia ritenuto conveniente (importo modesto);

- nel caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali, invece, le perdite sono sempre deducibili e il momento certo può essere rappresentato dalla data della declaratoria del fallimento o dalla data della chiusura della procedura e sarà sufficiente dimostrare l’apertura della procedura concorsuale nell’esercizio in cui si effettua la deduzione.
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