Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 20 gennaio 2026, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Nel corso della seduta è stato esaminato e approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo volto all’attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, che apporta una serie di modifiche alla direttiva 2011/98/UE relativa all’istituzione di una procedura unica per il rilascio del permesso di soggiorno e lavoro per cittadini di Paesi terzi, procedendo alla sua rifusione.
Il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Governo dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1233 del 24 aprile 2024, che disciplina una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La direttiva, nella sua versione rifusa, mira a uniformare le procedure amministrative e a definire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Il decreto introduce una significativa semplificazione dell’iter amministrativo per la presentazione e la definizione della domanda di permesso unico di soggiorno e lavoro.
Il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio viene fissato in 90 giorni, salvo la ricorrenza di casi eccezionali debitamente motivati. La previsione mira a ridurre i tempi amministrativi e a rendere più prevedibile l’esito del procedimento per il richiedente.
Tra le principali innovazioni è previsto un obbligo di trasparenza in capo al datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a informare tempestivamente il lavoratore straniero in merito a ogni comunicazione ricevuta dalle autorità competenti relativa al nulla osta al lavoro.
L’obbligo informativo è finalizzato a garantire la piena conoscenza dello stato del procedimento da parte del lavoratore interessato.
Il decreto riconosce una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro per i titolari di permesso unico. Durante il periodo di validità del titolo, il lavoratore straniero può cambiare datore di lavoro, a condizione che venga effettuata una notifica alle autorità competenti.
La validità del permesso non è subordinata alla permanenza presso un unico datore di lavoro per l’intera durata del titolo.
In caso di perdita del lavoro, il permesso unico non viene automaticamente revocato. Il lavoratore conserva il diritto di rimanere nel territorio nazionale per un periodo minimo di 3 mesi al fine di ricercare una nuova occupazione.
La previsione è volta a garantire continuità del soggiorno regolare e a prevenire situazioni di irregolarità amministrativa legate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le disposizioni del decreto si applicano ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio nazionale e che richiedono o sono titolari di un permesso unico di soggiorno e lavoro, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale vigente.
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