L’esclusione del personale di volo dalle retribuzioni convenzionali prevista dall’articolo 5 del D.L. n. 317/1987 rileva solo ai fini previdenziali e non incide sulla determinazione del reddito imponibile IRPEF ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, TUIR.
Ne consegue che, in presenza dei requisiti previsti dalla norma fiscale – prestazione all’estero in via continuativa e soggiorno superiore a 183 giorni in 12 mesi – anche il personale di volo può determinare il reddito imponibile sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Con l’ordinanza n. 4380 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è intervenuta sul tema della determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero da parte del personale di volo, chiarendo l’ambito applicativo dell’articolo 51, comma 8-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, in relazione all’articolo 5 del D.L. n. 317 del 1987.
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, notificato a un contribuente residente in Italia e impiegato come pilota presso una compagnia aerea olandese.
L’autorità fiscale dei Paesi Bassi aveva comunicato un reddito da lavoro dipendente pari a euro 91.590. Nella dichiarazione italiana, il contribuente aveva indicato euro 46.243, calcolati secondo il criterio delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso tale modalità di determinazione del reddito, ritenendo non applicabile il regime al personale di volo, e ha recuperato a tassazione un maggior imponibile di euro 45.347.
Il contribuente ha impugnato l’atto. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno accolto il ricorso, riconoscendo la correttezza del calcolo effettuato.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione delle disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero.
L’articolo 2 del TUIR stabilisce che i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sul reddito complessivo ovunque prodotto, secondo il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation).
Pertanto, anche i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del residente.
L’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro, ai sensi dell’articolo 4 del D.L..
La disposizione introduce un criterio forfetario di determinazione del reddito imponibile, alternativo rispetto alla retribuzione effettivamente percepita.
L’articolo 5 del D.L. n. 317/1987, a seguire, prevede, in ambito previdenziale, l’esclusione del personale di volo dal sistema delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale esclusione dovesse operare anche ai fini fiscali, impedendo al personale di volo di avvalersi del regime previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, TUIR.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo infondata la tesi secondo cui l’esclusione prevista per il personale di volo in ambito previdenziale dovrebbe trovare applicazione anche in materia fiscale.
Secondo il Collegio, la disposizione del TUIR sulle retribuzioni convenzionali rileva esclusivamente ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, mentre la norma che prevede l’esclusione opera soltanto sul piano previdenziale.
Non è quindi ammissibile un’interpretazione estensiva che trasferisca tale esclusione nell’ambito tributario.
La Corte, al termine della propria disamina, ha quindi affermato il seguente principio:
La Suprema Corte, in definitiva, ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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