Pertinenze, stretta sugli sconti

Pubblicato il 17 febbraio 2006

Con la risoluzione n. 32, del 16 febbraio 2006, l'agenzia delle Entrate ribadisce il proprio orientamento della scorsa estate (circolare n. 38 del 12.8.2005) sulle aree pertinenziali alle abitazioni, affermando che sia possibile estendere l'agevolazione prima casa anche alle aree "scoperte" pertinenziali come classificabili dall'articolo 817 del Codice civile, ma purché le aree anzidette siano "graffate" al bene principale, vale a dire censite al Catasto urbano unitamente ad esso. Mancando questo requisito, dunque, le aree di cui si tratta non possono considerarsi "pertinenza" di un fabbricato urbano ai fini della fruizione dell'agevolazione prima casa, anche essendo durevolmente destinate al servizio di esso. A nulla rileva che siano iscritte autonomamente al Catasto terreni o censite alla "partita 1" (aree di enti urbani e promiscui).

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