Più vantaggi per le rivalutazioni

Pubblicato il 16 novembre 2005

In base al Ddl Finanziaria 2006, le rivalutazioni dei beni aziendali possibili, data l'aggiunta di un ulteriore optional, divengono tre (articolo 1, commi da 332 a 339):

 

- rivalutazione dei beni compresi nell'attivo immobilizzato;

- affrancamento del saldo derivante dalla rivalutazione dei beni;

- rivalutazione delle aree fabbricabili, comprese quelle iscritte tra i beni merce.

 

A seconda della scelta, gl'importi dovuti, i modi di pagamento e le imposte sostitutive differiscono tra loro: per la prima opzione, l'imposta sostitutiva è pari al 12% (per i beni ammortizzabili) ed al 6% (per quelli non ammortizzabili) e il versamento va effettuato in unica soluzione; per la seconda opzione, invece l'imposta sostitutiva dell'Ires (o Irpef) e dell'Irap è pari al 7%, ed il versamento va effettuato in tre rate, senza interessi; con riguardo, infine, alla terza opzione, l'imposta sostitutiva sale al 19% ed il versamento va effettuato anche in questa occasione in tre rate, senza interessi.

 

I commi da 336 a 338, dell'articolo 1, del disegno di legge Finanziaria 2006, ospitano le norme sulla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate o che risultano tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, che può essere effettuata dalle sole imprese, in contabilità ordinaria o semplificata, a differenza delle disposizioni sulla rideterminazione dei valori d'acquisto dei terreni, che rileva ai fini della determinazione dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettere a e b, del Tuir). Restano, tuttavia, numerose le questioni interpretative che investono le regole sulla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, a partire da quella sulla sua esatta nozione.

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