Piano Abi-consumatori per la moratoria sui mutui

Pubblicato il 19 dicembre 2009

La moratoria sui mutui non può essere concessa in caso di ritardo nei pagamenti sopra i 180 giorni. Non solo, l’accesso al beneficio viene negato se la durata del mutuo è inferiore a 5 anni o se si sono accesi mutui utilizzando agevolazioni pubbliche, oppure mutui a tasso variabile, rata fissa, durata variabile e per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio.

E’ questa una sintesi dei contenuti del Piano Famiglie, accordo stilato tra Abi e associazioni di consumatori, che concede la sospensione delle rate di mutuo, di capitale fino a 150.000 euro, per almeno 12 mesi, una tantum. L’accesso al Piano Famiglie è riservato a soggetti che hanno subito il licenziamento o sono sotto cassa integrazione, oppure nei casi di sopravvenute condizioni di autosufficienza o morte del mutuatario e che possiedano fino a 40.000 euro di reddito per ogni mutuatario. La sospensione diviene operativa entro 45 giorni dall’accoglimento della richiesta di sospensione del mutuatario. Anche durante la sospensione maturano gli interessi stabiliti dal contratto che possono essere rimborsati secondo varie modalità: se si sospende solo la quota capitale, gli interessi vanno restituite alle scadenze pattuite in origine; se si sospende sia la quota capitale che gli interessi, gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicare altri interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza per una durata fissata dalla banca secondo elementi forniti dal mutuatario. Se il cliente richiede la ripresa dell’ammortamento in vigenza della sospensione non può più accedere a questa. L’operazione non richiede ulteriori pagamenti né di interessi di mora, né di spese di istruttoria, né di commissioni, né di garanzie accessorie.

La banca ha a disposizione 15 giorni, dalla presentazione dell’istanza del cliente, per comunicare la propria adesione o meno alla richiesta di sospensione; qualora non pervenga alcuna comunicazione la richiesta deve intendersi accolta.

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