Piano spostamenti casa-lavoro: cosa fare entro il 31 dicembre

Pubblicato il 11 dicembre 2025

Si avvicina la scadenza del 31 dicembre, termine entro cui le aziende con più di cento dipendenti devono presentare il Piano spostamenti casa - lavoro (PSCL) previsto dal Decreto Rilancio per migliorare la mobilità sostenibile nei centri urbani.

Vediamo dunque, di seguito, la disciplina che regola questo importante adempimento.

Cos’è il Piano degli spostamenti casa-lavoro

Il Piano degli spostamenti casa-lavoro è un documento di programmazione obbligatorio per le imprese e le pubbliche amministrazioni che superano determinate soglie dimensionali e territoriali che mira ad organizzare ed ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti tra la propria abitazione e la sede di lavoro, individuando soluzioni di mobilità sostenibile che riducano l’uso del veicolo privato e contribuiscano al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Si tratta quindi di uno strumento strategico di pianificazione aziendale e territoriale, che promuove comportamenti virtuosi e favorisce un modello di mobilità più efficiente e meno impattante sul traffico cittadino.

Definizione e finalità

Il PSCL può essere definito dunque come un piano operativo annuale che analizza gli spostamenti casa-lavoro del personale, valuta l’offerta di trasporto disponibile nei territori in cui si trovano le unità produttive e propone misure concrete per orientare i flussi verso modalità sostenibili. Le finalità principali del PSCL sono:

Il PSCL rappresenta quindi un adempimento non soltanto normativo ma anche organizzativo: il piano deve essere elaborato considerando le caratteristiche dell’impresa, le infrastrutture disponibili e il comportamento degli utenti.

La sua attuazione richiede una cooperazione strutturata tra mobility manager aziendale, mobility manager d’area, direzione aziendale e personale dipendente.

Evoluzione normativa

L’obbligo di adottare il PSCL è stato introdotto dall’articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, disposizione emanata nel contesto delle politiche di rilancio economico e ambientale successive alla fase emergenziale del 2020, che ha definito per la prima volta gli obblighi in capo alle imprese e alle amministrazioni pubbliche con oltre cento dipendenti situate in capoluoghi di regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia o Comuni con più di 50.000 abitanti.

Il legislatore ha riconosciuto quindi l’importanza della mobilità sostenibile come strumento di riduzione dell’inquinamento e della congestione urbana, istituendo formalmente la figura del mobility manager e attribuendogli funzioni di supporto nella pianificazione degli spostamenti del personale. Questo passaggio ha segnato l’avvio di un quadro normativo più sistematico e strutturato.

Decreto interministeriale

Per rendere operativo l’obbligo introdotto dal Decreto Rilancio, il decreto interministeriale 12 maggio 2021 ha definito le modalità di predisposizione del PSCL e le competenze dei mobility manager aziendali e d’area, stabilendo:

Questo provvedimento ha introdotto un’impostazione metodologica uniforme, rendendo il PSCL un documento standardizzato ma adattabile alle specificità di ogni unità produttiva.

La definizione delle funzioni del mobility manager aziendale, incaricato di elaborare e monitorare il Piano, ha rappresentato un elemento centrale nella governance della mobilità dei lavoratori.

Linee guida del 2021

Il decreto del 4 agosto 2021, n. 209 ha approvato poi le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL, che costituiscono il riferimento tecnico principale per imprese e amministrazioni descrivendo in modo dettagliato:

Le Linee guida forniscono inoltre strumenti utili per la raccolta dei dati, tra cui modelli di questionario, esempi di indicatori e schede tecniche, con l’obiettivo di supportare i mobility manager nella predisposizione di piani coerenti, comparabili e basati su dati affidabili.

Modifiche introdotte dal decreto 16 settembre 2022

Il decreto del 16 settembre 2022 ha introdotto poi alcune modifiche correttive al decreto del 2021 per rendere il sistema più flessibile e adeguato alle esigenze delle imprese e degli enti territoriali. Tra le principali novità troviamo:

Chi è obbligato alla redazione del PSCL

Sono obbligate alla redazione del PSCL tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni che dispongono di singole unità locali con più di cento dipendenti, ubicate in uno dei seguenti ambiti territoriali:

NOTA BENE: l’obbligo non è riferito al totale dei dipendenti dell’ente o dell’impresa, ma alla singola unità locale. Ciò significa che, in presenza di più sedi, ogni sede deve essere valutata autonomamente.

Il superamento della soglia dei cento dipendenti deve essere verificato annualmente poiché il PSCL deve essere adottato, come accennato, entro il 31 dicembre di ogni anno per consentire la pianificazione delle misure da implementare nell’esercizio successivo.

Lavoratori non dipendenti presenti in modo continuativo

Ai fini del calcolo della soglia dei cento dipendenti devono essere considerati non solo i lavoratori dipendenti dell’impresa o dell’amministrazione, ma anche:

Questa previsione normativa ha una forte valenza operativa: l’obiettivo è includere tutte le persone che generano effettivamente flussi di mobilità da e verso la sede di lavoro, indipendentemente dal rapporto giuridico di lavoro. La presenza continuativa deve essere dunque valutata in termini di effettiva frequenza e stabilità dell’impiego, anche in assenza di un rapporto diretto di subordinazione con il soggetto obbligato.

Attenzione: nel caso in cui più società del gruppo siano  ubicati nella medesima unità locale, la soglia dei cento dipendenti deve essere calcolata sommando il personale complessivo di tutte le società presenti. 

Adozione facoltativa per soggetti non obbligati

Le imprese e le amministrazioni che non rientrano tra i soggetti obbligati possono comunque adottare il PSCL su base volontaria. L’adozione facoltativa può rappresentare uno strumento utile per:

La redazione volontaria del PSCL consente inoltre di coordinarsi con le politiche di mobilità dei Comuni, anticipando eventuali futuri obblighi o adeguamenti normativi.

Gli attori coinvolti

Mobility manager aziendale

Il mobility manager aziendale è il soggetto interno all’impresa o all’amministrazione incaricato della predisposizione del PSCL e della gestione delle politiche di mobilità sostenibile. La sua nomina è obbligatoria per tutti i soggetti tenuti alla redazione del Piano.

Il mobility manager aziendale svolge un ruolo tecnico e gestionale centrale. Tra le principali responsabilità rientrano:

La funzione del mobility manager è continuativa e non limitata alla sola fase di redazione del Piano: egli è infatti chiamato a garantire nel tempo l’aggiornamento del PSCL e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Mobility manager d’area

Il mobility manager d’area opera invece all’interno del Comune territorialmente competente e rappresenta il punto di riferimento istituzionale per il coordinamento dei piani aziendali presenti sul territorio. Le sue funzioni includono:

Il rapporto tra mobility manager aziendale e mobility manager d’area è un elemento chiave per assicurare la coerenza tra gli interventi aziendali e le linee di indirizzo comunali.

Direzione aziendale e strutture gestionali

La direzione aziendale ha il compito di adottare formalmente il PSCL e di garantire le risorse necessarie alla sua attuazione. Le strutture amministrative e tecniche interne (es. ufficio risorse umane, ufficio acquisti, ufficio tecnico) supportano la raccolta dei dati, la gestione dei servizi di mobilità e l’implementazione delle misure previste.

La collaborazione tra mobility manager e direzione aziendale è fondamentale, poiché il PSCL costituisce un documento strategico che può incidere sui processi interni, sugli investimenti e sulle politiche di welfare.

Coinvolgimento dei dipendenti

I dipendenti rappresentano una componente essenziale nel processo di analisi degli spostamenti e nella successiva implementazione delle misure di mobilità sostenibile. Il loro coinvolgimento avviene principalmente attraverso:

Il coinvolgimento diretto contribuisce a definire interventi realistici e a favorire l’adozione di comportamenti virtuosi, migliorando l’efficacia del Piano.

Contenuti minimi del PSCL

Il Piano degli spostamenti casa-lavoro deve contenere una serie di elementi minimi definiti dalla normativa, necessari per garantire che la pianificazione degli spostamenti del personale sia basata su dati reali, analisi strutturate e misure progettuali coerenti.

Il PSCL si articola infatti in due macro sezioni: una parte informativa e di analisi, dedicata alla raccolta e valutazione dei dati, e una parte progettuale, che definisce le misure da adottare e i benefici attesi. Entrambe le sezioni devono essere redatte in modo chiaro, completo e metodologicamente rigoroso, affinché il Piano possa essere valutato dal mobility manager d’area e implementato efficacemente all’interno dell’organizzazione.

Parte informativa e di analisi

La parte informativa costituisce il fondamento del PSCL ed è finalizzata a descrivere il contesto organizzativo, territoriale e comportamentale nel quale si inseriscono gli spostamenti dei dipendenti. Tale sezione permette di identificare con precisione le esigenze aziendali, le criticità e le opportunità di intervento.

L’analisi delle condizioni aziendali riguarda gli aspetti strutturali e organizzativi dell’unità locale, tenendo conto di elementi come:

Questa analisi consente di valutare se la sede presenta ostacoli fisici o organizzativi che influenzano la scelta delle modalità di spostamento dei dipendenti. È inoltre utile per comprendere come gli orari di lavoro, i vincoli logistici e la distribuzione degli spazi influiscano sulla mobilità quotidiana.

Analisi dell’offerta di trasporto

La seconda componente riguarda l’esame dell’offerta di trasporto disponibile nel territorio circostante. Tale analisi deve prendere in considerazione:

Obiettivo dell’analisi è valutare l’effettiva accessibilità della sede e individuare quali alternative all’uso dell’auto privata siano realisticamente praticabili per i dipendenti. L’offerta di trasporto, infatti, rappresenta un elemento decisivo nella definizione delle misure progettuali.

Analisi degli spostamenti casa-lavoro

L’analisi dei flussi di mobilità dei dipendenti è un passaggio obbligatorio e centrale. Essa avviene generalmente tramite:

Lo scopo è comprendere il comportamento di mobilità reale, evidenziando eventuali criticità quali congestione nelle fasce orarie di punta, difficoltà di parcheggio, assenza di alternative valide o preferenze consolidate all’uso dell’auto privata. Questa analisi consente di identificare gruppi di utenti con esigenze specifiche e di progettare misure mirate.

Parte progettuale

La parte progettuale del PSCL traduce invece i risultati dell’analisi in azioni concrete finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile. Essa deve indicare misure realistiche, sostenibili e coerenti con le caratteristiche dell’azienda e del territorio.

Le misure progettuali possono includere, tra le altre:

Le misure devono essere corredate da una stima dei costi, dei tempi di attuazione e degli impatti previsti. È inoltre necessario individuare gli indicatori di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni intraprese.

Termine del 31 dicembre e adozione del PSCL

La normativa stabilisce che il PSCL deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno, termine che permette di programmare le misure da attuare nell’anno successivo e di fornire ai mobility manager d’area una visione aggiornata della situazione aziendale sul territorio.

L’adozione del PSCL avviene poi mediante un atto o provvedimento formale della direzione aziendale o dell’organo competente dell’amministrazione pubblica. Le modalità possono variare in base alla struttura organizzativa, ma devono assicurare:

Una volta adottato, il Piano diventa un documento ufficiale e deve essere comunicato al mobility manager d’area per le verifiche di competenza.

Trasmissione al mobility manager d’area entro quindici giorni

La normativa prevede che il PSCL adottato sia trasmesso al mobility manager d’area entro quindici giorni dall’adozione. Tale trasmissione consente al Comune di:

La fase di interlocuzione con il mobility manager d’area rappresenta dunque un passaggio fondamentale per garantire la qualità e l’efficacia del Piano.

Monitoraggio e aggiornamento

Il PSCL non è un documento statico, ma uno strumento dinamico che deve essere monitorato e aggiornato in funzione degli esiti delle misure adottate e delle esigenze emergenti.

Obblighi del mobility manager aziendale

Il mobility manager aziendale ha dunque l’obbligo di:

L’attività di monitoraggio è fondamentale per misurare l’impatto degli interventi e guidare i successivi aggiornamenti.

Modifiche e integrazioni richieste dal Comune

Il mobility manager d’area, a seguito della valutazione del PSCL trasmesso, può richiedere:

Tutte le modifiche richieste devono essere recepite dall’impresa o dall’amministrazione attraverso la stessa procedura formale prevista per l’adozione del Piano.

Procedure per l’aggiornamento del Piano

L’aggiornamento del PSCL avviene mediante:

  1. raccolta dei nuovi dati disponibili;
  2. analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi previsti;
  3. revisione delle misure progettuali;
  4. approvazione formale del nuovo documento;
  5. trasmissione al mobility manager d’area.

Questa procedura garantisce che il PSCL rimanga uno strumento attuale, efficace e coerente con le evoluzioni dell’organizzazione e del contesto territoriale.

Obblighi e delle scadenze del PSCL, in breve

Obbligo

Soggetti interessati

Descrizione

Scadenza

Adozione del PSCL

Imprese e PA con oltre 100 dipendenti in unità locali ubicate nei territori previsti

Predisposizione e approvazione formale del Piano degli spostamenti casa-lavoro

Entro il 31 dicembre di ogni anno

Nomina del mobility manager aziendale

Imprese e PA obbligate alla redazione del PSCL

Individuazione del responsabile interno per la gestione della mobilità sostenibile

Contestuale all’obbligo di adottare il PSCL

Trasmissione del PSCL al mobility manager d’area

Imprese e PA che hanno adottato il PSCL

Invio del Piano per la valutazione e le eventuali integrazioni richieste dal Comune competente

Entro 15 giorni dall’adozione del Piano

Monitoraggio dell’efficacia delle misure

Mobility manager aziendale

Verifica periodica dei risultati ottenuti e raccolta dei dati aggiornati

Continuativo (cadenza interna definita dall’organizzazione)

Aggiornamento del PSCL

Imprese e PA soggette all’obbligo

Revisione e modifica del Piano in funzione dei risultati del monitoraggio o delle richieste del Comune

Annuale (in vista della nuova adozione entro il 31 dicembre)

Recepimento delle modifiche richieste dal Comune

Imprese e PA che hanno ricevuto osservazioni dal mobility manager d’area

Integrazione o rettifica del PSCL secondo le indicazioni ricevute

Tempestivamente, con la stessa procedura di adozione

Coinvolgimento dei dipendenti

Imprese e PA coinvolte

Raccolta dei dati tramite questionari e comunicazione delle iniziative

Durante la fase di analisi e nella fase di implementazione

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