Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

Pubblicato il 07 novembre 2025

Quando il pignoramento ha per oggetto il saldo attivo derivante da un conto corrente, il vincolo di indisponibilità previsto dall’articolo 546 del Codice di procedura civile non riguarda soltanto le somme esistenti al momento della notifica dell’atto, ma si estende anche a quelle maturate successivamente, entro il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso articolo 72-bis — il cosiddetto spatium deliberandi.

Con sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, è intervenuta a chiarire l’ambito applicativo del pignoramento speciale esattoriale dei crediti disciplinato dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, in relazione ai rapporti di conto corrente bancario.

Fatti di causa  

Nel caso esaminato, l’agente della riscossione aveva notificato a un istituto bancario un ordine di pagamento diretto, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per il pignoramento del saldo attivo di un conto corrente intestato al debitore.

La banca aveva eccepito che, al momento della notifica, il conto presentava saldo negativo.

La questione al centro del contenzioso riguardava la possibilità che il pignoramento si estendesse anche alle somme accreditate sul conto dopo la notifica dell’ordine di pagamento, e la conseguente obbligazione della banca di versare all’agente della riscossione anche gli importi maturati successivamente, entro i termini previsti dalla legge.

Estensione del vincolo e obbligo di versamento  

Ebbene, in base all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la banca terza pignorata è tenuta a versare direttamente all’agente della riscossione il saldo attivo del conto corrente, anche se tale credito si forma dopo la notifica del pignoramento, purché entro i sessanta giorni successivi.

L’obbligo sussiste:

Tale interpretazione riconosce l’efficacia estensiva del vincolo previsto dall’articolo 72-bis, che non si limita ai crediti già esistenti ma si applica anche a quelli futuri e potenziali, determinatisi nel periodo di efficacia del pignoramento.

Esito del giudizio  

La Corte di Cassazione, ciò posto, ha respinto le argomentazioni della banca, affermando che l’obbligo di versamento del saldo attivo sussiste anche per le somme maturate dopo la notifica del pignoramento, purché entro sessanta giorni.

Il vincolo si estende quindi anche ai crediti sopravvenuti nel periodo previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Il principio di diritto

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:

"nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione".

La decisione della Cassazione rafforza la posizione dell’agente della riscossione, garantendo che il pignoramento mantenga efficacia anche nei confronti dei crediti maturati successivamente alla sua notifica.

Gli istituti bancari sono pertanto tenuti ad adottare procedure di vigilanza e controllo interne che assicurino la corretta esecuzione degli ordini di pagamento diretti, evitando inadempienze che possano dar luogo a responsabilità civili o amministrative.

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