Quando il pignoramento ha per oggetto il saldo attivo derivante da un conto corrente, il vincolo di indisponibilità previsto dall’articolo 546 del Codice di procedura civile non riguarda soltanto le somme esistenti al momento della notifica dell’atto, ma si estende anche a quelle maturate successivamente, entro il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso articolo 72-bis — il cosiddetto spatium deliberandi.
Con sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, è intervenuta a chiarire l’ambito applicativo del pignoramento speciale esattoriale dei crediti disciplinato dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, in relazione ai rapporti di conto corrente bancario.
Nel caso esaminato, l’agente della riscossione aveva notificato a un istituto bancario un ordine di pagamento diretto, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per il pignoramento del saldo attivo di un conto corrente intestato al debitore.
La banca aveva eccepito che, al momento della notifica, il conto presentava saldo negativo.
La questione al centro del contenzioso riguardava la possibilità che il pignoramento si estendesse anche alle somme accreditate sul conto dopo la notifica dell’ordine di pagamento, e la conseguente obbligazione della banca di versare all’agente della riscossione anche gli importi maturati successivamente, entro i termini previsti dalla legge.
Ebbene, in base all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la banca terza pignorata è tenuta a versare direttamente all’agente della riscossione il saldo attivo del conto corrente, anche se tale credito si forma dopo la notifica del pignoramento, purché entro i sessanta giorni successivi.
L’obbligo sussiste:
Tale interpretazione riconosce l’efficacia estensiva del vincolo previsto dall’articolo 72-bis, che non si limita ai crediti già esistenti ma si applica anche a quelli futuri e potenziali, determinatisi nel periodo di efficacia del pignoramento.
La Corte di Cassazione, ciò posto, ha respinto le argomentazioni della banca, affermando che l’obbligo di versamento del saldo attivo sussiste anche per le somme maturate dopo la notifica del pignoramento, purché entro sessanta giorni.
Il vincolo si estende quindi anche ai crediti sopravvenuti nel periodo previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
La decisione della Cassazione rafforza la posizione dell’agente della riscossione, garantendo che il pignoramento mantenga efficacia anche nei confronti dei crediti maturati successivamente alla sua notifica.
Gli istituti bancari sono pertanto tenuti ad adottare procedure di vigilanza e controllo interne che assicurino la corretta esecuzione degli ordini di pagamento diretti, evitando inadempienze che possano dar luogo a responsabilità civili o amministrative.
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