Più diritti per i lavoratori fragili: cosa cambia

Pubblicato il 04 settembre 2025

Il quadro normativo in materia di tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche si arricchisce, con l’entrata in vigore della legge 18 luglio 2025, n. 106, di strumenti innovativi che, seppur con decorrenze differenziate, si pongono in linea di continuità con il sistema previgente e con la contrattazione collettiva.

Il nuovo assetto prevede la possibilità di accedere a un congedo non retribuito, della durata massima di ventiquattro mesi, fruibile in modalità continuativa o frazionata, subordinatamente all’esaurimento di altri istituti di assenza giustificata. Il lavoratore, al termine del congedo, ha inoltre diritto a priorità nell’accesso al lavoro agile, compatibilmente con le mansioni.

Accanto al congedo, a partire dal 1° gennaio 2026, viene riconosciuta la possibilità di fruire fino a dieci ore annue di permesso retribuito per esami diagnostici, visite mediche e terapie, previa certificazione medica. L’indennità economica associata sarà erogata dal datore di lavoro e recuperata mediante conguaglio con l’ente previdenziale.

Resta da chiarire, per mezzo di istruzioni applicative, il coordinamento con eventuali trattamenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva e le modalità operative per i settori privi di copertura INPS.

Le misure si integrano con le tutele già previste, tra cui il periodo di comporto, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per chi sia affetto da gravi patologie o conviva con familiari nelle stesse condizioni, e i permessi retribuiti della legge n. 104/1992.

Si conferma, infine, la centralità della documentazione medica a supporto delle richieste, la cui attendibilità resta affidata a strutture pubbliche o private accreditate.

Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue.

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