Comandante responsabile per naufragio

Pubblicato il 31 agosto 2016

Confermata in Cassazione la responsabilità penale del comandate di una nave portacontainer - nell'ambito di un noto caso di cronaca -  che, ad elevata velocità ed in condizione di scarsa visibilità, andava a collidere violentemente contro una motonave oceanografica in dotazione del Consiglio Nazionale delle ricerche, la quale colava immediatamente a picco, determinando la morte di un ricercatore a bordo e diverse lesioni in conseguenza del naufragio.

La Corte d’Appello aveva già affermato la penale responsabilità del comandate in ordine ai reati di omicidio colposo, naufragio colposo, lesioni personali colpose ed omessa assistenza in mare.

Imputazioni tutte confermate dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, secondo cui l’evento, nella sua devastante gravità, fu causato dalla concorrente violazione, da parte dell’imputato, di plurime norme aventi rilevantissimo scopo cautelare: a) la tenuta di una velocità eccessiva e del tutto incompatibile con le condizioni dello specchio di mare attraversato; b) la decisione di accostare verso riva pur in presenza di nebbia e di numerose piccole-medie imbarcazioni in rada, oltretutto giustificata da futili motivi (per consentire al cellulare privato di avere “campo”); c) l’indifferenza ai rilievi del radar di bordo; d) la spericolata manovra di emergenza messa in atto; e) l’omessa immediata attivazione della procedura di “crash stop”; f) la decisione di non rallentare anche dopo l’impatto e financo di darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Niente concorso di colpa

Ed è stato inutile per il comandante – come in sentenza n. 35837 del 30 agosto 2016 - sostenere che la responsabilità per l’errata manovra fosse del terzo ufficiale materialmente addetto al pilotaggio in quel momento, escludendo qualsiasi suo coinvolgimento, in quanto impegnato alla radio a dialogare con l’autorità portuale.  

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