Plusvalenza non imponibile se pagata con ingiustificato ritardo dalla p.a.

Pubblicato il 29 gennaio 2013 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 1429 del 22 gennaio 2013 – al fine di affermare l’imponibilità di una plusvalenza che derivi da procedimenti espropriativi, è sufficiente che la percezione della somma sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della Legge n. 413 del 1991, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui gli atti che integrano il trasferimento da cui consegue la plusvalenza (decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva) siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della Legge n. 413 del 1991, “la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della p.a. nel pagamento della plusvalenza”.

Una diversa interpretazione - precisa la Sezione tributaria di legittimità – si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Saldo imposta sostitutiva TFR 2026 entro il 16 febbraio

11/02/2026

Riconoscimento titolo avvocato estero: esami CNF 2026

11/02/2026

CIGS aree di crisi industriale complessa: novità 2026

11/02/2026

Decreto Flussi 2026: ripartizione quote per lavoro stagionale nel turismo

11/02/2026

Attività esperienziali in agricoltura e lavoro: focus dei CDL

11/02/2026

Caparra confirmatoria e recesso: imposta di registro in misura fissa

11/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy