Plusvalenza terreni, contrasto risolto dalle Sezioni Unite

Pubblicato il 01 febbraio 2020

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno fornito alcuni chiarimenti in tema di rivalutazione e plusvalenze per terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il contrasto interpretativo rimesso al vaglio del Massimo Collegio di legittimità atteneva agli effetti della mancata indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa - di cui all'art. 7 della Legge n. 448/2001, nel testo vigente ratione temporis - all'interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall'alienante.

Questo, qualora - come nel caso specificamente esaminato - con tale ultimo atto, in forza della perizia anzidetta, si provveda a corrispondere l'imposta sostitutiva prevista dal menzionato articolo 7, indicando nell'atto di alienazione successivo un valore inferiore a quello risultante dal valore specificato nella perizia.

Con sentenza n. 2321 depositata il 31 gennaio 2020, le SS. UU. della Corte di cassazione hanno formulato apposito principio di diritto sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del DPR n. 917/1986.

Hanno così stabilito che, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata “non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene".

E’ stato accolto, nel dettaglio, il ricorso promosso da alcuni contribuenti contro la decisione con cui la CRT aveva escluso l'applicazione della disposizione agevolativa, a causa dell’indicazione, nell'atto di vendita, di un valore inferiore a quello risultante dalla perizia.

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