Plusvalenze UE su partecipazioni italiane: codice tributo per sostitutiva

Pubblicato il 05 giugno 2025

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 4 giugno 2025 istituisce un codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti non residenti.

Nuovo regime PEX per investitori esteri

L’articolo 1, comma 59, della L. n. 213/2023, riguarda l'introduzione di un nuovo regime volto a rimuovere potenziali discriminazioni nei confronti degli investitori provenienti dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

Seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 21261-23323-27267 del 2023), che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione Europea il regime domestico della cosiddetta "PEX" (Partecipation Exemption), in quanto applicabile solo alle società residenti in Italia, la legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 59) ha ampliato l'ambito di applicazione del regime alle società stabilite nell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, nonché ad altre entità commerciali soggette a tassazione nel loro paese di origine.

Plusvalenze in Italia di Società UE/SEE

A seguito di questa modifica, le plusvalenze generate in Italia da società UE/SEE tramite la vendita di partecipazioni "qualificate" sono esentate per il 95% del loro valore, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 del TUIR ossia:

Inoltre, è necessario che la società ceduta non si trovi in un paese con un regime fiscale privilegiato, salvo che non venga dimostrato che la partecipazione non abbia l'effetto di trasferire i redditi in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato.

Codice tributo per F24

Per consentire il pagamento dell’imposta sostitutiva tramite il modello F24, la risoluzione n. 33/E/2025 ha istituito il seguente codice tributo:

Nel momento di compilazione del modello F24, questo codice tributo va inserito nella sezione "Erario", accanto agli importi da versare, nella colonna "importi a debito versati", indicando nell’apposito campo "Anno di riferimento" l’anno d’imposta per il quale si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

Se il pagamento avviene in rate, nel campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." va inserito il formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in corso di pagamento e "RR" il numero totale delle rate. Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, questo campo va compilato con "0101".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli - Versamento contributi il 16 settembre 2025

15/09/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi al vaglio della Camera

15/09/2025

Modello 770/2025 semplificato: scadenza 30 settembre per i piccoli datori di lavoro

15/09/2025

Cassazione: revoca dimissioni valida anche in periodo di prova

15/09/2025

Fondazioni: operazioni straordinarie affidate all’autonomia statutaria

15/09/2025

CPB 2025-2026: come funziona e regole chiave

15/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy