Pochi clienti? Lavoratore autonomo senza standards

Pubblicato il 21 ottobre 2011 E' stata ribaltata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 21856 depositata il 20 ottobre 2011 – la decisione con cui le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano confermato la legittimità di un accertamento Iva, Irpef e Irap, notificato ad un lavoratore autonomo sulla base degli standards dettati dagli studi di settore della categoria.

Il contribuente si era difeso sostenendo di non poter essere ritenuto soggetto agli studi in considerazione della circostanza, dallo stesso comprovata, che aveva pochi clienti ai quali, tra l'altro, aveva fatturato tutte le prestazioni da lui eseguite.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire alle doglianze del ricorrente ricordando come spetti al contribuente, in sede di contraddittorio, “l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame”.

D'altro canto – continuano i giudici di legittimità – la motivazione dell'atto di accertamento “non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy