È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il decreto definisce le modalità attuative dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e alle disposizioni del Decreto Milleproroghe 2025, convertito in legge, che ha fissato definitivamente la data di entrata in vigore al 31 marzo 2025.
Le imprese dovranno stipulare contratti assicurativi per coprire i danni ai propri beni immobili e strumentali, direttamente cagionati da eventi calamitosi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Il DM n. 18/2025, le cui disposizioni entrano in vigore il 14 marzo 2025, chiarisce aspetti operativi fondamentali della normativa, tra cui:
L’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111), che impone a tutte le imprese con sede in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, di assicurare i propri beni immobili e strumentali contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obiettivo è garantire una copertura contro calamità naturali che potrebbero causare gravi danni alle attività produttive.
Sono, invece, escluse dall’obbligo:
Il Decreto Milleproroghe 2025 (Dl n. 202/2024, convertito in L. n. 15/2025) ha successivamente posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo al 31 marzo 2025, dando più tempo alle imprese per adeguarsi. Per i settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente esteso alla fine dell'anno 2025.
A completamento del quadro normativo, il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato ufficialmente il Decreto ministeriale n. 18/2025, recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Il provvedimento, oltre alle modalità operative del nuovo obbligo, stabilisce inoltre che le compagnie assicurative hanno 30 giorni dalla pubblicazione (fino al 30 marzo 2025) per adeguare i propri prodotti assicurativi, mentre le polizze già in essere dovranno conformarsi alle nuove disposizioni al primo rinnovo o quietanzamento utile. Vediamo quali sono i punti salienti delle disposizioni relative alle polizze catastrofali per le imprese.
Il DM 18/2025 definisce le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali che rientrano nell'obbligo assicurativo per le imprese.
Sono considerati eventi coperti dalle polizze catastrofali:
Questa classificazione garantisce uniformità nella valutazione dei danni e stabilisce criteri oggettivi per la determinazione degli eventi indennizzabili.
NOTA BENE: Per ciascun evento, i danni provocati entro 72 ore dalla prima manifestazione sono considerati un singolo sinistro.
Il DM 18/2025, all’articolo 4, stabilisce che il premio assicurativo per le polizze contro i rischi catastrofali deve essere proporzionale al livello di rischio a cui sono esposti i beni assicurati. Questo calcolo avviene sulla base di diversi fattori, tra cui:
I premi assicurativi saranno aggiornati periodicamente, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni economiche e delle conoscenze in materia di modelli di rischio. Questo aggiornamento servirà a garantire che le tariffe restino adeguate alla realtà del territorio e ai progressi scientifici nella previsione e prevenzione delle calamità. Inoltre, il decreto prevede un meccanismo di adeguamento proporzionale alla riduzione del rischio, riconoscendo alle imprese che adottano misure di prevenzione un beneficio economico sulla tariffa assicurativa.
Infine, l’aggiornamento dei premi dovrà anche considerare i rischi di antiselezione (ovvero il fenomeno per cui solo le imprese più esposte sottoscrivono la polizza, mentre le meno esposte tendono a evitarla) e gli obiettivi di solvibilità delle compagnie assicurative, garantendo un equilibrio tra sostenibilità del mercato e protezione delle imprese.
Le compagnie assicurative devono fissare limiti di tolleranza al rischio in base alla loro solvibilità e aggiornare questi limiti annualmente. Se superano il limite stabilito, devono sospendere la sottoscrizione di nuove polizze catastrofali e comunicarlo all'IVASS e al pubblico.
Per gestire il rischio, le assicurazioni possono ricorrere alla cessione del rischio, anche verso SACE S.p.A., che può coprire fino al 50% degli indennizzi. Le imprese estere operanti in Italia devono rispettare le stesse regole e informare sia l'IVASS che l'autorità del proprio paese in caso di superamento dei limiti.
Queste misure garantiscono stabilità e sostenibilità al mercato assicurativo, evitando esposizioni eccessive ai rischi catastrofali.
Il Decreto ministeriale n. 18/2025 stabilisce le regole relative all’entità del danno indennizzabile e ai massimali di copertura, differenziando le condizioni in base all’ammontare della somma assicurata.
Danno indennizzabile e franchigie (articolo 6)
E’ previsto che, per le polizze con una somma assicurata fino a 30 milioni di euro, le parti possano concordare l’applicazione di uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, ossia una quota che rimane a carico dell’impresa assicurata.
Nel caso di importi superiori a 30 milioni di euro, oppure per le grandi imprese, la quota di danno che resta a carico dell’assicurato non è predeterminata, ma viene stabilita liberamente in fase di negoziazione tra l’azienda e la compagnia assicurativa, in base alle condizioni specifiche del contratto e alla strategia di copertura del rischio adottata.
Massimali e limiti di indennizzo (articolo 7)
Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, rispettano i seguenti principi:
Per i terreni, la copertura viene prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in base alla superficie assicurata. Inoltre, per i contratti collettivi o stipulati tramite convenzioni, il decreto prevede la possibilità di definire classi di rischio con massimali differenziati, adattabili alle specifiche esigenze di copertura.
Queste disposizioni garantiscono flessibilità e sostenibilità nella gestione del rischio assicurativo, permettendo alle imprese di adeguare la propria copertura in base alla dimensione e al valore dei beni assicurati.
Per agevolare l’applicazione dell’obbligo assicurativo e permettere al mercato assicurativo di adeguarsi, il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 ha introdotto un regime transitorio. L’articolo 11, comma 1 del decreto ha ridotto da 90 a 30 giorni il termine entro il quale le compagnie assicurative devono aggiornare i propri prodotti di nuova emissione (testi di polizza) per conformarsi alle prescrizioni regolamentari.
Il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 14 marzo 2025, ma già da ora le imprese possono iniziare a stipulare polizze conformi, grazie alla preparazione anticipata delle compagnie assicurative. Per molte imprese, soprattutto le grandi realtà produttive, il processo di adeguamento richiederà un’accurata trattativa, poiché le condizioni contrattuali potrebbero variare in base all’entità del rischio e alla copertura richiesta. Tuttavia, la maggior parte delle compagnie si è già adeguata alle nuove regole, mettendo sul mercato offerte allineate al decreto.
Adeguamento delle polizze preesistenti
Le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo seguiranno un diverso regime transitorio. L’articolo 11, comma 2 del decreto prevede che l’adeguamento debba avvenire "a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile". Questo significa che le polizze esistenti potranno continuare a essere valide fino alla loro naturale scadenza annuale (o del periodo di copertura previsto), ma al momento del rinnovo dovranno essere aggiornate secondo le nuove disposizioni.
Se una polizza non rispetta i requisiti del DM, l’impresa assicurata dovrà:
Adeguare un contratto assicurativo esistente potrebbe non essere immediato, soprattutto se la polizza offre coperture più ampie rispetto ai minimi richiesti dalla normativa. Le imprese dovranno quindi valutare se mantenere garanzie aggiuntive oltre quelle obbligatorie e verificare se il nuovo schema assicurativo risponde alle proprie esigenze. Poiché l’obbligo copre solo alcuni eventi catastrofali specifici (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), potrebbe essere utile integrare la polizza con coperture facoltative, come la protezione da altri eventi climatici o dal rischio di business interruption, per garantire una tutela più completa.
NOTA BENE: L’adeguamento delle polizze in corso può avvenire anche prima del rinnovo, in occasione del "primo quietanzamento utile". Questa espressione fa riferimento a ogni pagamento parziale del premio assicurativo (ad esempio, in caso di frazionamento del premio su base infra-annuale), che attesti la continuità della polizza. Ciò permette di evitare la sospensione della garanzia ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile, assicurando la continuità della copertura per le imprese.
Le imprese che non stipulano una polizza assicurativa per proteggere i propri immobili produttivi dai rischi catastrofali rischiano sanzioni economiche indirette, tra cui la perdita di contributi, sovvenzioni e sostegni finanziari pubblici (articolo 1, comma 102, Legge n. 213/2023). Questo vale non solo per gli incentivi ordinari, ma anche per gli aiuti straordinari concessi in occasione di calamità naturali.
Parallelamente, le compagnie assicurative abilitate a operare nel ramo 8 delle assicurazioni danni, che comprende la copertura contro incendio ed elementi naturali, hanno l’obbligo a contrarre per le polizze catastrofali previste dalla nuova normativa. Questo significa che, se autorizzate, non possono rifiutare la sottoscrizione di polizze per i beni delle imprese soggette all’obbligo assicurativo. Tuttavia, la capacità di assunzione del rischio resta regolata dai limiti di tolleranza fissati per garantire la sostenibilità del mercato.
Di conseguenza, il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo non comporta una multa diretta, ma può incidere gravemente sulla possibilità di ottenere agevolazioni pubbliche, con ripercussioni significative per le imprese non conformi.
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