Dopo una pausa dei lavori parlamentari, riprende alla Camera l’iter legislativo per la conversione in legge del Decreto legge n. 39/2025, recante disposizioni urgenti in materia di coperture assicurative per i danni da calamità naturali. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, è stato licenziato il 6 maggio dalla Commissione Ambiente di Montecitorio, che ha concluso l’esame degli emendamenti approvando due proposte del relatore Gianpiero Zinzi (Lega) e accogliendo alcune riformulazioni presentate dal Governo. La Commissione ha quindi votato il mandato al relatore per portare il testo in Aula.
Successivamente, il disegno di lege di conversione, così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione Ambiente, è stato approvato dalla Camera il 7 maggio 2025, con 128 voti favorevoli, nessun voto contrario e 79 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per essere convertito in legge entro il 30 maggio 2025.
Il decreto legge approvato il 28 marzo 2025 ha disposto un’ulteriore proroga dei termini per l’adempimento dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101 e 102). Inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, il termine era già stato posticipato al 31 marzo 2025. Con il cosiddetto decreto “polizze catastrofali”, l’entrata in vigore dell’obbligo è stata nuovamente differita, introducendo un calendario differenziato per le imprese in base alla loro dimensione.
In particolare, il provvedimento posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo per le piccole e medie imprese (PMI), distinguendo le scadenze per fasce dimensionali:
NOTA BENE: Per queste categorie, anche la decorrenza delle sanzioni collegate all’inadempimento seguirà lo stesso calendario.
Diversa è invece la situazione delle grandi imprese, per le quali l’obbligo decorre dal 1° aprile 2025: tuttavia, è prevista una finestra di tolleranza di 90 giorni, durante la quale, pur in assenza di copertura assicurativa, sarà ancora consentito l’accesso agli incentivi pubblici. Trascorso tale periodo, il mancato adempimento comporterà l’esclusione dalle agevolazioni statali e da ogni forma di sostegno finanziario pubblico, incluse le misure straordinarie previste in caso di calamità naturali. Questo regime differenziato mira a garantire una maggiore gradualità nell’applicazione dell’obbligo, tenendo conto della diversa capacità organizzativa e finanziaria delle imprese in funzione della loro dimensione.
Nel corso dell’esame in Commissione Ambiente alla Camera, sono stati approvati sei emendamenti al Decreto legge n. 39/2025 sulle polizze catastrofali, di cui due nuovi emendamenti presentati dal relatore e quattro riformulazioni di proposte del Governo. Gli interventi mirano a chiarire e rafforzare il quadro normativo per l’attuazione dell’obbligo assicurativo a carico delle imprese. In particolare, gli emendamenti affrontano i seguenti temi:
Vediamo, di seguito, alcune delle novità entrate nel provvedimento.
Con un emendamento di iniziativa del relatore, è stato introdotto un principio esplicito per definire in modo uniforme il valore dei beni oggetto di copertura assicurativa contro le calamità naturali. L’obiettivo è quello di evitare incertezze interpretative e garantire coerenza nei contratti assicurativi, fissando per legge i criteri di valutazione.
Il testo dell’emendamento stabilisce che:“Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, ovvero di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.”
In questo modo, la norma formalizza pratiche tecniche già diffuse, che però fino ad ora erano lasciate alla contrattazione tra le parti. Con l’emendamento, tali criteri diventano invece vincolanti in sede normativa, ponendosi come riferimento oggettivo per le compagnie assicurative e per le imprese obbligate alla stipula delle polizze.
Il secondo emendamento presentato dal relatore interviene su una questione rilevante per molte imprese: la gestione dell’indennizzo assicurativo nel caso in cui i beni assicurati non siano di proprietà dell’imprenditore, ma vengano da lui utilizzati nell’ambito della propria attività, come accade per immobili o impianti in locazione.
Il nuovo testo chiarisce che:
Questo emendamento ha l’obiettivo di tutelare l’operatività dell’impresa anche in situazioni di incertezza legate alla titolarità dei beni, garantendo continuità aziendale e un minimo ristoro economico anche quando il proprietario non adempie ai propri obblighi di ripristino.
Oltre ai due emendamenti di iniziativa del relatore, la Commissione Ambiente ha approvato quattro emendamenti riformulati dal Governo, che intervengono su aspetti tecnici e applicativi fondamentali per l’attuazione dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali.
Questi emendamenti rappresentano un passaggio cruciale nell’attuazione del nuovo sistema obbligatorio di copertura contro i rischi catastrofali. Essi mirano a chiarire aspetti applicativi fondamentali per imprese e assicuratori, garantendo maggiore certezza giuridica e operativa. Al tempo stesso, intervengono per estendere la copertura assicurativa a situazioni particolari, come gli immobili in sanatoria o i beni in locazione, rispondendo così a esigenze concrete del mondo produttivo.
Inoltre, contribuiscono a rafforzare il principio di mutualità, ampliando la platea dei soggetti assicurati e rendendo più sostenibile il sistema. Infine, l’introduzione di strumenti di controllo sui premi assicurativi punta a promuovere trasparenza, equità e contenimento dei costi, in un quadro normativo che punta a coniugare obbligatorietà e tutela dell’interesse generale.
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