Possibile la compensazione delle ritenute eccedenti per lo studio associato

Pubblicato il 27 dicembre 2009

La circolare n. 56/E dell’agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2009, prevede la possibilità da parte dei soci o degli associati di riattribuire il credito eccedente al soggetto partecipato in modo tale che sia questo a utilizzarlo in compensazione con Iva, Irap o ritenute alla fonte. In altri termini, l’Agenzia ha dato il via libera alla possibilità di “ritrasferire” le ritenute Irpef non utilizzate dai soci o dagli associati all’ente partecipato affinchè lo stesso possa procedere direttamente alla compensazione dei propri debiti tributari magari relativi a Irap, Iva o ritenute alla fonte.

Con il documento di prassi in oggetto, l’Agenzia ha aderito alle richieste dei professionisti di poter utilizzare all’interno degli studi associati le ritenute che i soci non sono in grado di scomputare nel proprio modello Unico. Infatti, il lavoratore autonomo che agisce in forma individuale, se ha un ammontare di ritenute subite che supera l’Irpef dovuta nella dichiarazione, può utilizzare il credito eccedente per compensare debiti tributari o previdenziali generati dalla sua attività professionale. Non è ammessa la stessa possibilità per il professionista che opera in uno studio associato. Con le nuove precisazioni, si eliminano le incongruenze e si dà facoltà ai soci di autorizzare l’associazione ad utilizzare le ritenute eccedenti per pagare altri tributi (Iva, Irap) con notevoli vantaggi in termini finanziari. L’agevolazione in capo allo studio vale solo nel caso in cui il socio manifesta il proprio consenso con atto avente data certa.

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