Possibili limiti nazionali ai giochi d'azzardo

Pubblicato il 04 giugno 2010
Per la Corte di giustizia Ue – causa C-203/08, sentenza del 3 giugno 2010 – è legittimo che un Paese membro – nella specie l'Olanda - subordini l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.

Secondo i giudici europei, inoltre, l'articolo 49 CE sulla parità deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

730 e Redditi PF precompilati 2026 al via. Il calendario

29/04/2026

Rottamazione quinquies in scadenza: cosa fare per non sbagliare. Le FAQ

29/04/2026

Sanzioni tributarie: concorso del commercialista anche senza contabilità

29/04/2026

Organismi per la parità, approvato decreto legislativo

29/04/2026

CCNL scaduti, niente più rinnovi automatici: arriva la penalizzazione sull’Ipca

29/04/2026

Diritto annuale Camere di commercio 2026-2028, ok maggiorazione del 20%

29/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy