Possibilità di emendare le dichiarazioni anche in sede processuale

Pubblicato il 28 febbraio 2015 Le dichiarazioni dei redditi sono dichiarazioni di scienza e non atti negoziabili o dispositivi né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria.

Ne discende che le medesime dichiarazioni possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente anche in sede processuale qualora, per errore di mero fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi.

Errore nella debenza del tributo e richiesta di restituzione

Così, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta provvedendo al relativo versamento in via di autotassazione, può chiederne la restituzione nel termine previsto dall'articolo 38 del DPR n. 602/1973.

E per l'esercizio dell'istanza di rimborso non può ritenersi ostativa la scadenza del termine previsto dal DPR n. 322/1998 che, incidendo, sull'esercizio della connessa, ma distinta, facoltà di procedere mediante dichiarazione integrativa, non interferisce minimamente sull'esercizio del diritto al rimborso.

In definitiva, il contribuente può, anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, contestare la debenza del tributo, in quanto frutto di un errore nella dichiarazione dei redditi presentata.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 4049 depositata il 27 febbraio 2015.
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