Pratica professionale commercialisti, rilascio certificato compiuto tirocinio

Pubblicato il 07 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa 6 luglio 2021, n. 75, fornisce chiarimenti agli Ordini territoriali in merito al rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

In particolare, al termine del periodo di pratica professionale verrà rilasciato d’ufficio – senza apposita istanza da parte del tirocinante - il libretto del tirocinio, contenente l’indicazione delle attività svolte durante il praticantato. Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, rubricato “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile” il Consiglio dell’Ordine, dopo aver svolto il controllo di vigilanza sull’intero periodo di pratica, dovrà deliberare d’ufficio in merito al tirocinio espletato e concluso dal praticante entro 30 giorni dalla consegna del libretto.

In mancanza della delibera di compiuto tirocinio, non potrà essere rilasciato il certificato necessario per poter presentare istanza di ammissione all’esame di Stato. In tale ipotesi, non risulterà valida la dichiarazione sostitutiva di certificazione fornita dal praticante relativa all’avvenuto compimento del tirocinio.

Gli effetti della delibera hanno efficacia retroattiva alla data in cui il tirocinante ha terminato il periodo di praticantato. 

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