Praticantato o lavoro subordinato? La parola al giudice di merito

Pubblicato il 06 ottobre 2014 L'esatta qualificazione giuridica del rapporto come di lavoro subordinato piuttosto che di praticantato professionale è di competenza del giudice di merito il quale, nel procedere al relativo accertamento, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi del principio “dell'indisponibilità del tipo contrattuale ", non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi “l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento... ".

E ciò senza contare che non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 20231 del 25 settembre 2014.

Nel testo della decisione è stato, in particolare, evidenziato come la pratica professionale sia caratterizzata dal momento del necessario insegnamento e da una evoluzione delle mansioni del tirocinante.

Elementi ritenuti assenti nel caso specificamente esaminato.
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