Precisazioni di Cassazione sull’interpretazione del regolamento condominiale

Pubblicato il 31 ottobre 2012 Con riferimento all’interpretazione di un regolamento di condominio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18052 del 19 ottobre 2012, ha ricordato come spetti al giudice di merito la ricerca della comune intenzione delle parti attraverso, innanzitutto, lo strumento del senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, “il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’articolo 1363 Codice civile”.

Per “senso letterale delle parole” – si legge nel testo della decisione - deve intendersi tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, “dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato”.

Ed una volta operata, l’interpretazione del regolamento da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Sulla base di detti principi la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano respinto il ricorso presentato dalla proprietaria di un appartamento appartenente ad un condominio nei confronti di altro condomino affinché quest’ultimo venisse condannato al ripristino dello stato dei luoghi condominiali, asseritamente alterato da vari interventi di risistemazione esterna. Nel testo della sentenza impugnata era stato rilevato come le opere eseguite dal convenuto non avessero, di fatto, contravvenuto a quanto previsto dal regolamento condominiale.
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