Precompilata 2017 Opposizione invio dati

Pubblicato il 12 novembre 2016

Il 14 novembre 2016 parte la cosiddetta “fase due” dell’operazione precompilata riguardante le spese sanitarie.

Dopo l'avvio sperimentale della prima dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730/2016), dal prossimo anno il 730 risulterà molto più completo, perchè oltre ai dati già trasmessi a partire dal 2015 da farmacie e medici, si arricchirà anche con i dati trasmessi dalle cliniche non accreditate oppure con quelli che devono essere inviati da altri soggetti dell'area sanitaria come: infermieri, radiologi, psicologi, ostetriche, parafarmacie, veterinari e ottici.

Obbligo invio dati esteso

La Legge di Stabilità 2016 e il successivo decreto MEF del 1° settembre 2016 hanno, infatti, esteso ad ulteriori otto nuove categorie l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni rese oppure ai medicinali venduti dal 1° gennaio 2016.

Tali nuovi soggetti, che devono aver richiesto l’abilitazione al Sts entro il 31 ottobre, devono trasmettere – entro il 31 gennaio 2017 – i dati sanitari di tutto il 2016: ricevute, fatture e scontrini “parlanti” (con il codice fiscale del contribuente).

Diritto opposizione contribuenti

I contribuenti in qualità di pazienti, a loro volta, hanno però il diritto di esercitare direttamente la propria opposizione, affinché i dati sulle spese sostenute non siano comunicati all’Agenzia delle Entrate e inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Qualora essi decidano per il “NO”, infatti, devono farlo annotare immediatamente sulla ricevuta o fattura per evitare di comunicare – a posteriori – i dati al Sistema tessera nazionale (Sts) o alla stessa Agenzia. Per le fatture precedenti resta, invece, possibile rivolgersi all’Sts o alle Entrate.

Il giorno a partire dal quale i contribuenti possono esercitare il loro diritto di diniego è proprio il 14 novembre 2016: sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2016, con le modalità tecniche di utilizzo dei dati fiscali comunicati per le nuove categorie.

Pertanto, chi vuole mantenere il riservo sulle visite specialistiche effettuate nei confronti di queste “nuove” categorie professionali, inserite successivamente nell'elenco di coloro che sono obbligati a trasmettere i dati per il 730 precompilato (ostetriche, psicologi, infermieri, radiologi), deve attivarsi e chiedere al professionista di scrivere subito nella ricevuta o in fattura la propria opposizione all’invio.

Dati di ottici e veterinari

Nella precompilata 2017 saranno presenti per la prima volta anche le spese per l’acquisto di occhiali, lenti a contatto, colliri e liquidi. Sono circa 10mila gli ottici coinvolti nella registrazione al portale Tessera sanitaria e non avendo un Albo, essi sono stati individuati tramite l’iscrizione al registro Itca dei produttori di dispositivi su misura. Ora anche per loro inizia la complessa fase di estrapolazione dei dati, mentre due sono le modalità di invio: fattura e scontrino parlante.

Debutto in dichiarazione del prossimo anno anche per i dati relativi alle spese veterinarie per gli animali da compagnia e per l'attività sportiva sostenute dai proprietari. Anche i veterinari sono tra le categorie incluse nell’obbligo di inviare le fatture 2016 entro gennaio. Se per loro risulterà abbastanza facile distinguere le ricevute emesse per la cura degli animali domestici da quelle per gli animali di allevamento (indicati in un decreto e fatturati con partita IVA) , più complessa appare la trasmissione in tempi così brevi di tutte le fatture.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy