L’Agenzia delle Entrate interviene, tramite le FAQ sulla dichiarazione precompilata, sulle modalità di esposizione delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali.
I chiarimenti riguardano diverse situazioni operative: l’assenza del dato nella dichiarazione, l’attribuzione della spesa al soggetto che ha diritto alla detrazione, il trattamento dei condomìni minimi e l’applicazione della percentuale maggiorata del 50% per l’abitazione principale.
Il filo conduttore è rappresentato dal ruolo delle comunicazioni trasmesse dagli amministratori di condominio. Sono questi dati, infatti, a confluire nella precompilata e a consentire all’Agenzia di proporre l’onere detraibile al contribuente. In mancanza di informazioni complete o correttamente attribuite, la spesa può non comparire oppure può essere esposta con una percentuale di detrazione da verificare.
Una prima FAQ chiarisce quali tipologie di spese per interventi sulle parti comuni possono essere riportate nella dichiarazione precompilata.
Nel modello sono inseriti i dati comunicati dagli amministratori di condominio relativi alle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.
Rientrano, tra gli altri, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli di riqualificazione energetica su edifici esistenti, gli interventi sull’involucro dell’edificio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, gli interventi antisismici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e alcune spese collegate agli immobili ristrutturati.
Un altro chiarimento riguarda il caso del contribuente che fa parte di un condominio minimo e non trova nella precompilata le spese sostenute per lavori sulle parti comuni.
La criticità può emergere quando il condominio minimo è privo di codice fiscale. In questa ipotesi, i pagamenti tramite bonifico per i lavori condominiali possono essere effettuati da uno dei condòmini per conto del condominio.
Secondo l’Agenzia, in presenza di questa modalità di pagamento può risultare difficile distinguere automaticamente i bonifici riferiti agli interventi sulla singola abitazione da quelli relativi alle parti comuni. Tale distinzione è necessaria per verificare la coerenza tra gli importi risultanti in Anagrafe tributaria e quelli comunicati in relazione al condominio minimo.
Le Entrate si soffermano anche sull’ipotesi in cui le spese di ristrutturazione sulle parti comuni siano state sostenute dal locatario, ma non risultino nella sua dichiarazione precompilata.
In questo caso il problema può dipendere dall’attribuzione della spesa nella comunicazione condominiale. L’amministratore trasmette all’Agenzia la tipologia del soggetto a cui l’onere è riferito, indicando se si tratta del proprietario, del titolare di un diritto reale, del conduttore o di altro soggetto.
Tale informazione viene comunicata dall’amministratore sulla base dei dati ricevuti dal proprietario dell’appartamento. Se il proprietario non segnala che la spesa deve essere attribuita al conduttore, l’amministratore indica come beneficiario il proprietario stesso.
La FAQ di maggiore attualità riguarda il caso in cui la quota di spesa condominiale sia presente nella precompilata, ma non venga riconosciuta la detrazione nella misura del 50%, nonostante l’appartamento sia abitazione principale.
L’Agenzia ricorda che, per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica è elevata al 50% se l’intervento riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La percentuale maggiorata spetta ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.
Nel caso degli interventi sulle parti comuni, la verifica non può essere effettuata in modo uniforme per l’intero edificio. Occorre guardare alla posizione del singolo condòmino: per alcuni l’immobile può essere abitazione principale, per altri seconda casa, immobile locato o unità comunque non destinata a dimora abituale.
Per consentire la corretta applicazione della percentuale maggiorata, tra i dati comunicabili dagli amministratori rientra anche l’informazione sull’utilizzo dell’unità immobiliare come abitazione principale.
L’amministratore trasmette questo dato solo se lo ha ricevuto dal condòmino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Se l’informazione non è stata comunicata, l’amministratore indica di non disporne. Per il primo anno di applicazione della percentuale più favorevole, cioè per l’anno d’imposta 2025, la trasmissione del dato sulla destinazione d’uso dell’appartamento è comunque facoltativa.
In assenza dell’informazione nella comunicazione condominiale, l’Agenzia effettua una verifica in fase di predisposizione della precompilata. Il controllo riguarda il quadro dei fabbricati della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, per verificare se l’immobile risulta già indicato come abitazione principale.
Le FAQ confermano che la dichiarazione precompilata non va considerata immodificabile. Quando la spesa non è presente, oppure quando è indicata con una percentuale non coerente con la situazione effettiva del contribuente, resta possibile intervenire sul modello.
Il contribuente deve verificare di possedere i requisiti previsti dalla normativa e conservare la documentazione utile a dimostrare il diritto alla detrazione. In presenza delle condizioni richieste, può integrare o correggere la dichiarazione, riportando la spesa nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Redditi, oppure modificando la percentuale di detrazione applicabile.
Nell’applicazione web, per i casi collegati alla percentuale maggiorata, viene inoltre segnalata la necessità di controllare il possesso dei requisiti per beneficiare del 50%. In mancanza delle condizioni previste, deve essere mantenuta la percentuale ordinaria.
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