Prefetto revoca la patente. Niente discrezionalità, giurisdizione al Giudice ordinario

Pubblicato il 11 agosto 2017

Decreto prefettizio di revoca, mera esecuzione del giudicato penale

Il Tar per il Piemonte, seconda sezione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - in favore del Giudice ordinario - in ordine al ricorso presentato da un conducente, avverso il decreto prefettizio di revoca della patente di guida, ove il Prefetto aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale penale, che lo aveva condannato per aver provocato un incidente guidando in stato di ebbrezza, con applicazione della revoca della patente quale sanzione accessoria.

Invero il decreto impugnato – precisano i Giudici amministrativi con sentenza n. 259 del 22 febbraio 2017 – altro non è che la mera esecuzione di una sentenza penale. Sicché, da un lato, qualunque contestazione inerente l’an ed il quantum della sanzione non avrebbe potuto che essere svolta nel contesto del processo penale. Dall’altro, eventuali profili inerenti la mera esecuzione da parte del Prefetto, per quel che qui rileva, non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice ordinario, data l’assenza di discrezionalità che tale attività comporta.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy