Prelazione del creditore ipotecario estesa anche ai frutti civili

Pubblicato il 10 maggio 2013 Con la sentenza n. 11025 del 9 maggio 2013, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui la prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento; ciò – spiega la Corte - tenuto conto della mancanza, nella disciplina dell’esecuzione concorsuale, di una previsione contraria od incompatibile con tale estensione operante nell’ambito dell’esecuzione individuale.

Ed infatti, proprio in mancanza di disposizioni contrarie ovvero di una disciplina incompatibile, nulla osta a che le norme in tema di esecuzione singolare possano trovare applicazione nella procedura fallimentare, la quale, come è noto, non è che “una complessa forma di esecuzione regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo e autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

TFR mensile: anche l’Ispettorato nega la corresponsione ricorrente

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Ricerca e sviluppo, ancora una chance per la sanatoria

08/05/2025

Sanatoria credito d’imposta R&S, istanza al 3 giugno 2025

08/05/2025

Decreto Pubblica amministrazione: sì definitivo, le misure Giustizia

08/05/2025

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy