Prelazione: la comunicazione non deve essere replicata in favore del cessionario

Pubblicato il 28 ottobre 2009
Con sentenza n. 5369, la Terza sezione civile della Cassazione si è pronunciata in tema di prelazione urbana in caso di vendita di un immobile non destinato ad abitazione e cessione d'azienda.

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che il cessionario del contratto di locazione e insieme dell'azienda, il quale sia subentrato all'originario conduttore dopo la inutile scadenza del termine concesso a quest'ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e a un nuovo termine per l'esercizio dello stesso diritto; e questo perchè, a seguito della cessione del contratto, si determina una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi con conseguente sostituzione del cessionario nella identica posizione di diritti e obblighi del cedente, e della opponibilità, da parte del contraente ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei confronti del cedente.

In tali circostanze, continua la Corte, non è di nessun rilievo il fatto che l'immobile di specie sia stato successivamente oggetto di vendita proprio in favore di quest'ultimo.
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