Prelievo sugli immobili, Catasto a valore variabile

Pubblicato il 06 novembre 2008 Il Quotidiano riprende il tema del prelievo Ici sugli immobili e del problema che può sorgere in merito alle differenti risultanze catastali. Lo spunto lo ha dato la sentenza n. 25902/2008 della Corte di cassazione (si veda Edicola di ieri), secondo la quale le agevolazioni Ici per la “prima casa” si applicano anche a due unità immobiliari, distintamente accatastate, purchè entrambe risultino essere dimora abituale da parte del contribuente. La pronuncia della Corte riporta all’attenzione un vecchio problema che è quello dei rapporti tra risultanze catastali e tributo locale. Sull’argomento i giudici di merito si sono espressi anche con altre sentenze, con le quali, però, sono stati presi provvedimenti diversi. Con la sentenza n. 21332/08, infatti, alle risultanze catastali viene dato un rilievo differente e viene accolta l’obiezione del Comune, affermando il principio secondo cui le agevolazioni fiscali competono solo se il contribuente “abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono”. Altre volte, invece, la Cassazione ha mostrato di riportare un eccessivo affidamento sul valore dei dati catastali. Con sentenza n. 24924/08, i giudici hanno affermato che i fabbricati iscritti in Catasto, anche se non ultimati, sono comunque assoggettati ad Ici. Ancora, con sentenza n. 15321/08, il dato catastale “costituisce un fatto oggettivo, non contestabile da nessuna delle parti del rapporto obbligatorio concernente questa imposta” salvo la possibilità di impugnare l’accatastamento contro gli uffici del Territorio oppure di richiederne la modifica a scopo di autotutela.
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