Preliminare non sufficiente per la conservazione dell'agevolazione prima casa

Pubblicato il 30 luglio 2014 Per “acquisto” rilevante ai fini della conservazione dell'agevolazione fiscale “prima casa” si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà sull'immobile e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.

In ambito civilistico, infatti, il contratto preliminare di compravendita non produce effetti obbligatori mentre l'effetto traslativo della proprietà discende dal contratto definitivo o dalla sentenza costitutiva che di esso tiene luogo ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile.

E tale soluzione non può che essere recepita anche in ambito tributario nell'interpretazione dell'espressione “acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale” quale elemento previsto ai fini della conservazione fiscale di cui trattasi.

Sono questi i principi ribaditi dalla Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 17151 del 29 luglio 2014.

Nel caso specificamente esaminato è stato confermato l'atto di liquidazione della maggiore imposta di registro notificato ad un contribuente sull'assunto della decadenza del beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa in quanto il medesimo aveva alienato l'immobile entro i cinque anni procedendo poi, nell'anno successivo, alla conclusione di un contratto preliminare di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, non seguito, entro il medesimo anno, dalla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile stesso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy