Premi all’esodo senza disparità

Pubblicato il 30 dicembre 2008 L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 62 del 29 dicembre 2008, invita gli uffici a prendere atto della situazione di sfavore in cui si sono venuti a trovare i contribuenti uomini, rispetto alle lavoratrici donne, riguardo alle maggiori imposte pagate sulle somme incentivanti l’esodo. L’Agenzia esorta gli uffici a riesaminare le pratiche pendenti e ad abbandonare il contenzioso, riconoscendo l’aliquota ridotta anche a favore degli uomini che al momento dell’esodo avevano compiuto 50 anni. La circolare, infatti, prende atto che è discriminatorio subordinare l’aliquota agevolata ad una maggiore anzianità, come espressamente previsto dal comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir che, nel testo in vigore fino al 3 luglio 2006, prevedeva che alle somme per incentivare l’esodo dei lavoratori con più di 50 anni, se donne, e di 55 anni, se uomini, si applicasse un’aliquota pari alla metà di quella per il Tfr. In questo modo, l’età veniva riconosciuta come elemento caratterizzante, cosa che ha fatto intervenire anche la Corte di Giustizia europea, che con la sentenza 21 luglio 2005 (C-207/2004) ha riconosciuto l’illegittimità della disciplina, in quanto la riduzione dell’imposta che grava sulle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare le dimissioni, è condizionata dall’età e dal sesso del lavoratore. La Corte europea ha ammesso che si tratta di una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario e, quindi, finchè non vengano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza dover attendere la rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria. In conclusione, quindi, la circolare 62/E riconosce che preso atto di quanto statuito dalla Corte, nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006.
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