Premi INAIL 2020, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile

Pubblicato il 14 maggio 2020

Aggiornati, per l’anno 2020, i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo del premio INAIL. Si ricorda che per determinare il premio INAIL da pagare, bisogna tenere conto principalmente di due fattori:

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

Con la circolare n. 18 del 6 maggio 2019, l’INAIL interviene proprio sulle predette retribuzioni, che si applicano alla generalità dei lavoratori dipendenti, ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi.

Premi INAIL 2020, importi retribuzione effettiva

Laddove la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori risulti essere inferiore agli importi giornalieri stabiliti dalla legge, è necessario riallinearli rispetto a quanto previsto dal CCNL. Quindi, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

Il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2020, è pari a 48,98 euro (1.273,48 euro mensili).

Premi INAIL 2020, importi retribuzione convenzionale

L’imponibile convenzionale, a differenza di quello effettivo, è stabilito mediante decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale. Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2020, a 27,21 euro. Tale importo opera per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera; mentre per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori, per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera, si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 48,98 euro.

Premi INAIL 2020, importi retribuzione di ragguaglio

Infine, per quanto concerne la retribuzione di ragguaglio, l’INAIL conferma che essa è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Dal 1° luglio 2019:

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