DURC, il ministero del lavoro chiarisce la nozione di "scostamento non grave"
Pubblicato il 14 ottobre 2025
In questo articolo:
- Contesto normativo
- Soglia dello “scostamento non grave”
- Il quesito proposto
- La risposta del ministero del lavoro
- Ruolo delle sanzioni civili
- Omissione contributiva e applicazione automatica delle sanzioni
- Estensione degli effetti interruttivi del credito contributivo anche alle sanzioni
- Determinazione della soglia di scostamento
- Riassumendo
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Con l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, il ministero del lavoro fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’intervento ministeriale risponde a un quesito presentato dall’associazione nazionale per industria e terziario (ANPIT), volto a definire in modo puntuale la nozione di “scostamento non grave” ai fini della regolarità contributiva.
Il dubbio sollevato riguardava la possibilità di considerare regolare una posizione contributiva in cui le somme dovute agli enti previdenziali derivino esclusivamente da accessori di legge - ossia sanzioni civili o interessi moratori - e non da vere e proprie omissioni contributive, già sanate.
In sostanza, l’associazione chiedeva se, in presenza di un debito residuo limitato a tali accessori, l’ente previdenziale fosse comunque tenuto a rilasciare un DURC attestante la regolarità.
Il ministero ha chiarito che la nozione di “scostamento non grave” prevista dalla normativa vigente non consente interpretazioni estensive: pertanto, anche gli importi riferiti a sanzioni e interessi devono essere considerati nel calcolo dello scostamento complessivo.
Di conseguenza, solo laddove la somma totale - comprensiva di contributi, sanzioni e interessi - non superi i 150 euro, la posizione contributiva può essere considerata regolare e il DURC può essere rilasciato in tempo reale.
L’interpello assume particolare rilievo operativo poiché definisce in modo inequivocabile la portata della soglia di tolleranza introdotta dal decreto ministeriale e le condizioni per l’attestazione della regolarità contributiva.
Vediamo ora però il contesto normativo, il significato tecnico-giuridico della soglia di scostamento non grave e le modalità di controllo automatico adottate dagli enti previdenziali attraverso la piattaforma Durc On Line.
Contesto normativo
D.M. 30 gennaio 2015 e disciplina del DURC
Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 ha introdotto, come accennato, un sistema semplificato e telematico per la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e casse edili, sostituendo il precedente meccanismo basato sul rilascio manuale del documento; tale riforma si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione amministrativa e di razionalizzazione delle procedure di controllo in materia di obblighi previdenziali e assicurativi.
Il decreto stabilisce dunque le regole generali per la verifica della regolarità contributiva, condizione necessaria per accedere a benefici normativi e contributivi, partecipare a gare d’appalto pubbliche e ottenere agevolazioni o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione.
La regolarità contributiva è definita come la condizione in cui un soggetto risulta in regola con il versamento dei contributi e premi assicurativi dovuti agli enti competenti, nonché con gli adempimenti dichiarativi obbligatori previsti dalla normativa vigente.
Il DURC on line introdotto dal decreto consente dunque la verifica automatica, e in tempo reale, della posizione contributiva del soggetto richiedente. L’interessato o l’amministrazione procedente possono quindi accedere al portale dedicato e ottenere un’attestazione di regolarità - o irregolarità - entro 24 ore, salvo casi di sospensione per approfondimenti da parte dell’ente.
In caso di esito positivo, il documento ha validità di 120 giorni dal rilascio e può essere utilizzato per tutti gli scopi previsti dalla legge.
Se invece l’esito è negativo, il sistema indica le irregolarità rilevate e invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro un termine fissato dall’ente, al fine di consentire l’emissione del DURC in un secondo momento.
Soglia dello “scostamento non grave”
Uno degli aspetti centrali del D.M. 30 gennaio 2015 è rappresentato dall’articolo 3, comma 3, che introduce la nozione di “scostamento non grave”; questa disposizione stabilisce che, ai fini della regolarità contributiva, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC un differenziale tra somme dovute e versate pari o inferiore a 150 euro, purché tale importo sia comprensivo di eventuali accessori di legge, cioè sanzioni e interessi.
Lo “scostamento non grave” rappresenta quindi una soglia di tolleranza amministrativa volta a evitare che differenze minime o di carattere meramente tecnico - dovute, ad esempio, a ritardi contabili, arrotondamenti o micro-scarti di versamento - impediscano il rilascio del DURC, creando disagi alle imprese e rallentando le attività amministrative.
La norma considera unitariamente l’importo complessivo del debito residuo, indipendentemente dalla sua composizione, il che comporta che contributi, sanzioni e interessi concorrono congiuntamente al raggiungimento della soglia dei 150 euro. Dunque, anche un debito costituito esclusivamente da accessori di legge deve essere valutato nel calcolo dello scostamento totale.
Il ministero del lavoro, con l’interpello n. 3/2025, ha ribadito questo principio chiarendo che le sanzioni civili non possono essere considerate autonome rispetto al debito contributivo originario, in quanto ne rappresentano una conseguenza diretta.
Esse assolvono infatti una duplice funzione:
- compensare il danno economico arrecato all’ente previdenziale dal ritardo nel versamento;
- rafforzare l’obbligazione contributiva, incentivando il rispetto puntuale degli obblighi di legge.
Di conseguenza, anche se l’azienda ha successivamente sanato l’omissione contributiva principale, il debito per sanzioni e interessi mantiene rilevanza fino al suo integrale pagamento.
Solo quando il totale delle somme residue - incluse le componenti accessorie - non supera i 150 euro, la posizione contributiva può essere considerata regolare.
Dal punto di vista operativo, questa soglia viene verificata automaticamente dal sistema Durc On Line. Gli enti previdenziali (INPS, INAIL e Casse Edili) effettuano un controllo integrato delle posizioni contributive e, in presenza di uno scostamento entro i limiti consentiti, rilasciano in tempo reale l’attestazione di regolarità.
Viceversa, qualora il debito complessivo superi la soglia stabilita, anche di pochi euro, il sistema segnala l’irregolarità e blocca l’emissione del DURC fino alla completa regolarizzazione della posizione.
Tale meccanismo assicura uniformità di applicazione e riduce la discrezionalità interpretativa degli enti, garantendo che la soglia di 150 euro operi come limite oggettivo e vincolante per tutte le verifiche contributive.
Il quesito proposto
L’istanza di interpello è stata presentata dall’ANPIT, soggetto rappresentativo del mondo imprenditoriale che, nell’ambito della propria attività di consulenza e assistenza alle imprese, ha evidenziato la necessità di un chiarimento circa la corretta interpretazione della nozione di “scostamento non grave” ai fini della verifica di regolarità contributiva.
Nel dettaglio, l’ANPIT ha sottoposto al ministero un quesito specifico volto a definire se, ai fini del rilascio del DURC, possa essere considerata regolare la posizione contributiva di un’azienda che presenti un debito verso gli enti previdenziali costituito esclusivamente da accessori di legge, ossia sanzioni civili e interessi moratori, derivanti da precedenti omissioni contributive già sanate nella loro componente principale.
L’associazione ha evidenziato infatti che in numerosi casi le imprese si trovano in situazioni in cui, pur avendo integralmente versato i contributi dovuti, restano importi minimi da corrispondere a titolo di sanzioni o interessi che, tuttavia, non incidono sulla reale regolarità sostanziale del rapporto previdenziale.
In sostanza, l’ANPIT ha proposto un’interpretazione estensiva della nozione di “scostamento non grave” sostenendo che, in assenza di omissioni contributive effettive, le somme dovute a titolo di accessori non dovrebbero precludere il rilascio del documento di regolarità.
Questa richiesta nasce dall’esigenza pratica di molte imprese di evitare blocchi amministrativi o ritardi nell’ottenimento del DURC a fronte di debiti di entità minima, spesso generati da ritardi tecnici, errori di calcolo o differenze marginali di arrotondamento.
La risposta del ministero del lavoro
Il ministero del lavoro, dopo aver acquisito i pareri tecnici dell’ufficio legislativo, dell’Inps e dell’ispettorato nazionale del lavoro (INL), ha fornito invece una risposta chiara e coerente con il tenore letterale della norma.
Secondo il ministero, la formulazione dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 non lascia spazio a interpretazioni estensive: la disposizione stabilisce, infatti, che la regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di uno “scostamento non grave”, definito come una differenza tra somme dovute e versate pari o inferiore a 150 euro, comprensiva di eventuali accessori di legge.
L’inclusione espressa degli “accessori di legge” nel calcolo dello scostamento - vale a dire delle sanzioni civili e degli interessi - rende evidente che anche tali componenti devono essere considerate nella determinazione della soglia.
Pertanto la tesi sostenuta dall’ANPIT, secondo cui il debito limitato a sanzioni e interessi non dovrebbe precludere il rilascio del DURC, non trova fondamento nella normativa vigente.
Il ministero ha inoltre precisato che le sanzioni civili non rappresentano una voce autonoma rispetto al debito contributivo, ma ne costituiscono un accessorio indissolubilmente legato poiché traggono origine dall’omesso o ritardato pagamento dei contributi e hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione principale e risarcire il danno arrecato all’ente previdenziale a causa del ritardo.
Dunque la presenza di sanzioni o interessi, anche in assenza di un debito contributivo residuo, non può essere ignorata ai fini della regolarità contributiva; finché tali importi non vengono interamente saldati, la posizione del soggetto resta formalmente irregolare, salvo che lo scostamento complessivo (inclusi contributi, sanzioni e interessi) non superi i 150 euro.
Il parere ministeriale si basa dunque su un’interpretazione letterale e sistematica della norma: il legislatore, nell’indicare esplicitamente che la soglia dello scostamento comprende anche gli accessori, ha voluto evitare qualsiasi margine di discrezionalità applicativa e garantire uniformità di trattamento tra tutti i soggetti obbligati.
La ratio di questa interpretazione risiede nella funzione delle sanzioni: esse costituiscono una misura di tutela del sistema previdenziale volta a garantire il rispetto dei termini di versamento e a compensare i ritardi che incidono sulla liquidità degli enti. In tal senso, l’obbligo di pagamento degli accessori non è una mera formalità, ma parte integrante della corretta gestione contributiva.
Il ministero sottolinea inoltre che, ai fini della verifica, l’ente previdenziale non può esercitare discrezionalità: il sistema informatico Durc On Line applica automaticamente i criteri fissati dal decreto e determina se lo scostamento rientra o meno nella soglia consentita.
Di conseguenza, anche nel caso in cui il debito residuo sia formato da soli interessi o sanzioni di modesta entità, il DURC può essere rilasciato solo se l’importo totale non supera i 150 euro. Oltre tale limite, l’esito della verifica sarà negativo e l’impresa dovrà procedere alla regolarizzazione integrale prima di poter ottenere il documento.
Pareri acquisiti da INPS e INL
Il ministero, per formulare il proprio parere, ha peraltro acquisito le valutazioni tecniche dell’INPS e dell’INL, confermando un approccio condiviso tra gli organi istituzionali competenti.
L’INPS, in particolare, ha ribadito che le sanzioni civili sono parte integrante del credito contributivo e che i loro effetti seguono automaticamente quelli del debito principale. Gli atti interruttivi riferiti ai contributi - come diffide o cartelle esattoriali - si estendono infatti anche alle sanzioni collegate, a conferma del legame giuridico tra le due obbligazioni.
Analogamente, l’INL ha richiamato il principio di uniformità e automatismo delle verifiche effettuate tramite il sistema informativo DURC On Line: la soglia dei 150 euro rappresenta un valore assoluto e inderogabile, oltre il quale non è possibile considerare la posizione regolare, indipendentemente dalla natura del debito.
Ruolo delle sanzioni civili
Le sanzioni civili rappresentano uno degli strumenti fondamentali del sistema previdenziale e assicurativo italiano; la loro natura giuridica è chiaramente delineata dalla normativa e dalla costante giurisprudenza, che le qualifica come misure di carattere risarcitorio e deterrente, destinate a compensare il danno economico subito dall’ente previdenziale in conseguenza del mancato o ritardato versamento dei contributi obbligatori.
In ambito previdenziale, le sanzioni civili non hanno una natura punitiva in senso stretto, ma assolvono una duplice funzione:
- risarcitoria, poiché mirano a compensare il pregiudizio economico subito dall’ente a causa del ritardato pagamento dei contributi;
- di incentivo all’adempimento, fungendo da strumento di pressione per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi contributivi.
Il credito derivante da sanzioni civili, pertanto, non è autonomo rispetto al credito contributivo principale, ma si configura come un'obbligazione accessoria che sorge automaticamente in relazione all’omissione o al ritardo nel versamento dei contributi dovuti.
La corte di cassazione ha peraltropiù volte confermato questa interpretazione, precisando che la funzione delle sanzioni civili è quella di rafforzare l’obbligazione principale, dissuadendo i datori di lavoro dal ritardare il pagamento dei contributi e, al contempo, di riparare il danno subito dall’ente.
Ne consegue che il pagamento delle sanzioni è parte integrante dell’adempimento contributivo, e la loro permanenza costituisce un elemento di irregolarità della posizione previdenziale, anche qualora l’omissione originaria sia stata successivamente sanata con il versamento dei contributi.
Omissione contributiva e applicazione automatica delle sanzioni
Le sanzioni civili, disciplinate in via generale dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, trovano applicazione automatica ogniqualvolta si verifichi un ritardo o un’omissione nei versamenti contributivi; non è richiesta, pertanto, alcuna valutazione discrezionale da parte dell’ente previdenziale in quanto la sanzione sorge ipso iure nel momento stesso in cui scade il termine legale per il pagamento.
L’importo delle sanzioni è predeterminato dalla legge e varia a seconda della tipologia e della durata dell’inadempimento: nella maggior parte dei casi, si tratta di una maggiorazione percentuale dei contributi dovuti calcolata su base giornaliera o mensile, fino al raggiungimento di un tetto massimo.
Tale automatismo è funzionale a garantire la parità di trattamento tra tutti i contribuenti e a evitare comportamenti opportunistici che possano compromettere l’equilibrio del sistema previdenziale.
Di conseguenza, anche laddove l’omissione venga successivamente sanata, la sanzione civile continua a rappresentare un credito esigibile da parte dell’ente, fino al suo completo soddisfacimento.
Estensione degli effetti interruttivi del credito contributivo anche alle sanzioni
Un ulteriore elemento di rilievo, chiarito anche dal ministero del lavoro nell’interpello n. 3/2025, riguarda l’estensione degli effetti interruttivi della prescrizione e degli atti di riscossione relativi ai crediti contributivi anche ai crediti per sanzioni civili.
Ciò significa che, ogni volta che l’ente previdenziale compie un atto volto a interrompere la prescrizione del credito contributivo (ad esempio, una diffida accertativa o una cartella di pagamento), tale effetto si propaga automaticamente anche alle sanzioni correlate.
Questo principio, oltre a confermare l’unitarietà del rapporto obbligatorio tra contributi e accessori, rafforza ulteriormente l’idea che le sanzioni civili non possano essere considerate estranee al debito contributivo, ma ne costituiscano una componente funzionale e inscindibile.
Determinazione della soglia di scostamento
La soglia di 150 euro prevista dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 rappresenta il limite massimo entro il quale può essere considerato “non grave” lo scostamento tra le somme dovute e quelle effettivamente versate dal contribuente.
Tale limite, fissato in modo uniforme per tutti gli enti previdenziali, ha lo scopo di evitare che differenze di modesta entità - spesso dovute a disallineamenti contabili o a errori tecnici di calcolo - possano ostacolare il rilascio del DURC.
Il ministero del lavoro, nell’interpello n. 3/2025, ha ribadito che il calcolo dello scostamento deve essere effettuato considerando tutte le componenti del debito complessivo, senza distinzione tra importi principali e accessori.
Calcolo complessivo: contributi, sanzioni e interessi
Il sistema di verifica prende infatti in considerazione la somma totale dei crediti vantati dagli enti previdenziali nei confronti del soggetto richiedente. Ciò significa che eventuali contributi omessi o parzialmente versati, le sanzioni civili generate dal ritardo o dall’omissione e gli interessi moratori maturati fino alla data di verifica devono essere sommati al fine di determinare se lo scostamento complessivo superi o meno la soglia di 150 euro.
Solo questa impostazione garantisce uniformità e trasparenza nell’applicazione della disciplina, impedendo interpretazioni difformi o valutazioni soggettive da parte degli enti.
Controllo automatico tramite la piattaforma “Durc On Line”
Il rispetto della soglia viene verificato in maniera automatica dal sistema informatico Durc On Line, gestito da INPS, INAIL e Casse Edili: nel momento in cui viene presentata la richiesta di verifica, la piattaforma elabora i dati presenti nelle banche dati degli enti e determina in tempo reale l’esito della regolarità contributiva.
Se il debito complessivo (comprensivo di contributi, sanzioni e interessi) non supera i 150 euro, il sistema rilascia immediatamente un DURC, valido per 120 giorni.
In caso contrario, viene generato un esito negativo che segnala l’importo da regolarizzare per poter ottenere successivamente il documento.Gestione di debiti residui e accessori di legge
Riassumendo
|
Natura delle sanzioni civili |
Misure accessorie e automatiche applicate in caso di omissione o ritardo nel pagamento dei contributi. Hanno funzione risarcitoria e deterrente, non punitiva. |
Art. 116, comma 8, legge n. 388/2000 |
|
Funzione delle sanzioni civili |
Compensano il danno economico subito dall’ente previdenziale e incentivano la regolarità contributiva. |
Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione |
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Connessione con l’omissione contributiva |
Le sanzioni civili sorgono automaticamente (“ipso iure”) in presenza di omissioni o ritardi nei versamenti. Non richiedono atti discrezionali. |
D.M. 30 gennaio 2015, art. 3 |
|
Estensione degli effetti interruttivi |
Gli atti interruttivi della prescrizione relativi ai contributi (diffide, cartelle, ecc.) si estendono anche alle sanzioni correlate. |
Interpello n. 3/2025 |
|
Soglia di scostamento non grave |
Differenza massima tra somme dovute e versate pari o inferiore a 150 euro, comprensiva di contributi, sanzioni e interessi. |
Art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 |
|
Finalità della soglia di 150 euro |
Evitare che micro-differenze contabili o importi marginali impediscano il rilascio del DURC. |
Interpello n. 3/2025 |
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Modalità di calcolo dello scostamento |
La verifica considera il totale cumulativo di contributi, sanzioni e interessi registrati dagli enti previdenziali. |
D.M. 30 gennaio 2015 |
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Sistema di controllo |
Il controllo è automatico e informatizzato, gestito tramite la piattaforma Durc On Line di INPS, INAIL e Casse Edili. |
Sistema telematico DURC Online |
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Condizioni per il rilascio immediato del DURC |
Rilascio automatico se il debito complessivo non supera 150 euro. Oltre tale limite, il documento è sospeso fino a regolarizzazione. |
Interpello n. 3/2025 |
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Verifica preventiva consigliata |
Eseguire periodicamente controlli su posizioni INPS e INAIL per evitare irregolarità e blocchi operativi. |
Buone pratiche di compliance aziendale |
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Gestione di debiti residui |
Sanare tempestivamente sanzioni e interessi tramite pagamento diretto o piani di rateazione/compensazione. |
Normativa contributiva vigente |
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Impatto operativo per le imprese |
La presenza di debiti, anche minimi, può bloccare gare pubbliche, agevolazioni o benefici contributivi. |
D.Lgs. n. 124/2004, art. 9 |
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