A seguito della decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025 della Banca centrale europea, con la quale è stato fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), a decorrere dal 12 marzo 2025, variano, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e e quello per la determinazione delle sanzioni civili.
A ricordarlo è l'INAIL con la circolare n. 22 del 14 marzo 2025.
La circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025 stabilisce in particolare che per le istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025, il tasso di interesse applicabile è pari all'8,65%, risultante dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,65%) e di un'addizionale di 6 punti percentuali, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.
Le rateazioni già in corso continueranno a seguire i piani di ammortamento stabiliti all’epoca della presentazione delle rispettive istanze, senza variazioni (allegato 2 della circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025).
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388) ,il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema:
L’articolo 116, comma 8, lettera b), della stessa legge prevede sanzioni più elevate nei casi di evasione contributiva, differenziate in base alla tempistica di regolarizzazione e, a decorrere dal 12 marzo 2025, pari a:
In entrambi i casi, la circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025 sottolinea che la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza legale.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, è prevista la riduzione delle sanzioni civili a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 17 gennaio 2002, n. 1, stabilisce che:
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