Premio 100 euro, escluso per i lavoratori assunti all’estero

Pubblicato il 21 aprile 2021

Stop al cd. “premio 100 euro” per gli impiegati a contratto assunti all'estero, in quanto svolgono la propria prestazione fuori dai confini nazionali. La ratio della misura, infatti, è premiare il personale che nel corso del mese di marzo 2020 ha continuato a recarsi presso il luogo di lavoro o si è spostato in trasferta presso clienti o in missione presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante l’emergenza sanitaria esistente nel Paese.

È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 271 del 20 aprile 2021. Il chiarimento è richiesto da un ministero, che si avvale, presso le sedi di rappresentanza estere, di personale di ruolo temporaneamente in esse trasferito e di dipendenti a contratto permanentemente, residenti nello Stato nel quale vengono assunti.

Premio 100 euro, cos’è?

Il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) all’art. 63 ha introdotto il premio 100 euro che, al ricorrere di determinati presupposti, viene erogato, in esenzione d'imposta, ai titolari di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro muovendosi sul territorio italiano.

In particolare, il beneficio economico è erogato:

Premio 100 euro, spetta anche ai lavoratori esteri?

Con riferimento all’erogazione del bonus ai dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

Infatti, il beneficio è rivolto esclusivamente a coloro che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.

Conseguentemente, si è ritenuto che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non "in presenza" adottando, quale misura di prevenzione all'epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (cd. "smart working").

Considerata, pertanto, la ratio sottesa alla disposizione in esame che, come detto, è stata emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene che il premio di euro 100, previsto dall'art. 63 del “Decreto Cura Italia”, non possa essere erogato agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto nel caso di cui trattasi i lavoratori svolgono la propria prestazione all'estero.

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