Pubblicato sul sito istituzionale il 16 febbraio 2026, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2026 definisce i criteri di calcolo e le modalità di versamento del premio aggiuntivo dovuto dai soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 451–454, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), introducendo un contributo obbligatorio a carico dei soggetti finanziatori, in aggiunta alla commissione prevista per la singola operazione garantita.
La disciplina si fonda sui seguenti riferimenti:
Il decreto Mimit/Mef del 21 gennaio 2026 dispone che sono tenuti al versamento del premio aggiuntivo:
che erogano finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta individuale del Fondo di Garanzia per le PMI.
Sono escluse:
Restano beneficiari delle operazioni:
Il decreto ribadisce il principio di invarianza degli oneri per i soggetti finanziati.
Il premio si applica alle garanzie:
Per “anno di riferimento” si intende:
L’articolo 3 del decreto Mimit/Mef del 21 gennaio 2026 precisa che il premio aggiuntivo è determinato per ciascun soggetto finanziatore in base a:
Soglia di esenzione
Il premio non è dovuto se l’importo garantito totale non supera il valore massimo tra:
La verifica deve essere effettuata annualmente per ciascun soggetto finanziatore.
Se l’importo garantito totale supera la soglia individuata, il premio è dovuto esclusivamente sulla quota eccedente secondo un meccanismo progressivo.
|
Fascia |
Aliquota applicabile |
|
Quote comprese tra 30% e 60% del totale finanziamenti erogati |
0,5% |
|
Quote superiori al 60% del totale finanziamenti erogati |
1,5% |
Se la soglia di esenzione di 200 milioni di euro ricade tra il 30% e il 60%, l’aliquota dello 0,5% si applica alle quote comprese tra la soglia e il 60%.
Se la soglia supera il 60%, l’aliquota dell’1,5% si applica alle quote eccedenti la soglia.
Riduzione del 50% del premio
Il decreto prevede una riduzione del 50% del premio aggiuntivo se almeno il 60% delle garanzie concesse nell’anno di riferimento riguarda soggetti beneficiari collocati nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione disciplinato dalle Disposizioni operative del Fondo.
La previsione incentiva l’erogazione di credito verso imprese con profilo di rischio medio-alto.
Il premio aggiuntivo deve essere versato:
Il versamento è effettuato direttamente dal soggetto finanziatore.
In caso di mancato versamento entro il termine, si attiva la procedura di recupero del credito mediante procedura esattoriale ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Il Consiglio di gestione del Fondo può deliberare:
Le limitazioni possono essere disposte per un periodo massimo di dodici mesi e comunque fino all’integrale versamento del premio.
Elemento centrale della disciplina fissata dal decreto Mimit/Mef del 21 gennaio 2026 è il divieto di trasferire il premio aggiuntivo ai soggetti finanziati.
I contratti di finanziamento stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto devono contenere una clausola espressa che vieti la traslazione del premio aggiuntivo a carico di PMI e professionisti.
Il decreto stabilisce espressamente che dall’applicazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per i soggetti finanziati rispetto alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".