Prescrizione interrotta dall'insinuazione al passivo fallimentare

Pubblicato il 18 luglio 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16408 del 17 luglio 2014 - “la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale”.

Ciò in applicazione del principio generale fissato dall'articolo 2945, comma secondo, del Codice civile.

Tale interruzione – continua la sentenza – opera ai sensi dell'articolo 1310, comma primo, Codice civile, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, anche se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, “sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati”.
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