Prescrizione interrotta dall'insinuazione al passivo fallimentare

Pubblicato il 18 luglio 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16408 del 17 luglio 2014 - “la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale”.

Ciò in applicazione del principio generale fissato dall'articolo 2945, comma secondo, del Codice civile.

Tale interruzione – continua la sentenza – opera ai sensi dell'articolo 1310, comma primo, Codice civile, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, anche se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, “sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy